Buonasera a tutti.
Mi sono laureata da poco ed attualmente sto preparando l'esame di abilitazione all'esercizio della professione (albo b, quindi laurea triennale).
Vi scrivo per avere un chiarimento rispetto alle situazioni in cui l'assistente sociale ha l'obbligo di denuncia rispetto ad un utente da lei/lui seguito e i casi in cui il professionista è tenuto a testimoniare in un processo.
Inoltre ho delle difficoltà a capire quando un soggetto, nell'esercizio della sua professione, è ritenuto un pubblico ufficiale e quando invece è incaricato di pubblico servizio.
Vi ringrazio molto!
Segreto professionale, obbligo di denuncia e testimonianza
Re: Segreto professionale, obbligo di denuncia e testimonian
per la differenza tra pubblico ufficiale e incaricato:
Sono definiti pubblici ufficiali coloro che esercitano una pubblica funzione; è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (art. 357 c.p.). Alcuni esempi di pubblici ufficiali: medici ospedalieri, assistenti sociali di un ente pubblico, dipendenti di uffici pubblici (es. uffici anagrafici) che rilasciano certificati.
Sono definiti incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio; per pubblico servizio si intende un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (art. 358 c.p.). Alcuni esempi di incaricati di pubblico servizio: i bidelli, i dipendenti comunali che preparano i certificati senza avere potere di firma
Molte categorie professionali – l'assistente sociale nella PA– devono rispettare, accanto al segreto professionale, anche l’obbligo di denuncia che subentra quando – nell’esercizio della loro funzione – abbiano il sospetto o la certezza di trovarsi di fronte ad un reato perseguibile d’ufficio (art. 331–332 Codice di procedura penale, c.p.p..).
l'obbligo vale sia per i pubblici ufficiali sia per gli incaricati.
da ricordare che per chi lavora al sert tale obbligo non vale.
per quanto rigurarda la testimonianza, gli assistenti sociali non sono obbligati a deporre e possono quindi opporre il segreto professionale se chiamati a testimoniare e ritengano che ciò possa essere di ostacolo al buon proseguimento del caso, savi alcuni casi decisi dal giudice. in questo ti viene d'aiuto anche il riferimento contenuto del codice deontologico 8art.28).
l'argomento è comunque molto vasto.
Sono definiti pubblici ufficiali coloro che esercitano una pubblica funzione; è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (art. 357 c.p.). Alcuni esempi di pubblici ufficiali: medici ospedalieri, assistenti sociali di un ente pubblico, dipendenti di uffici pubblici (es. uffici anagrafici) che rilasciano certificati.
Sono definiti incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio; per pubblico servizio si intende un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (art. 358 c.p.). Alcuni esempi di incaricati di pubblico servizio: i bidelli, i dipendenti comunali che preparano i certificati senza avere potere di firma
Molte categorie professionali – l'assistente sociale nella PA– devono rispettare, accanto al segreto professionale, anche l’obbligo di denuncia che subentra quando – nell’esercizio della loro funzione – abbiano il sospetto o la certezza di trovarsi di fronte ad un reato perseguibile d’ufficio (art. 331–332 Codice di procedura penale, c.p.p..).
l'obbligo vale sia per i pubblici ufficiali sia per gli incaricati.
da ricordare che per chi lavora al sert tale obbligo non vale.
per quanto rigurarda la testimonianza, gli assistenti sociali non sono obbligati a deporre e possono quindi opporre il segreto professionale se chiamati a testimoniare e ritengano che ciò possa essere di ostacolo al buon proseguimento del caso, savi alcuni casi decisi dal giudice. in questo ti viene d'aiuto anche il riferimento contenuto del codice deontologico 8art.28).
l'argomento è comunque molto vasto.
Re: Segreto professionale, obbligo di denuncia e testimonian
Grazie mille!!