Pagina 1 di 1

Accesso agli atti - modo corretto di procedere

Inviato: ven, 30 dic 2016 - 4:33 pm
da SaraR
Ciao vi chiedo un consiglio sul modo corretto di procedere in questo caso.
Presenza di un Decreto definitivamente pronunciando presso il TM, richiesta di documentazione da parte del Tribunale Ordinario, contestuale richiesta di indagine da parte della Procura c/o TM con conseguente riapertura di un procedimento presso TM, convocazione in udienza dei genitori.
Uno dei due genitori chiede al Servizio Sociale l'accesso agli atti (relazioni sia del Servizio Sociale sia degli altri operatori) inviati alle Autorità Giudiziaria.
Vi chiedo essendo aperto un procedimento il Servizio Sociale è autorizzato a dare copia della documentazione inviata all'Autorità Giudiziaria ad una delle parti? non mi è mai capitato, di solito le parti chiedono l'accesso agli atti direttamente al Tribunale.
Grazie in anticipo e un augurio di buon inizio 2017!

Re: Accesso agli atti - modo corretto di procedere

Inviato: ven, 30 dic 2016 - 8:28 pm
da Nazg
Secondo me l'interessato deve chiedere l'accesso agli atti presso il Tribunale.

Re: Accesso agli atti - modo corretto di procedere

Inviato: sab, 31 dic 2016 - 7:02 am
da Federica72
Sara R lavori in un Comune?

La normativa di riferimento è la seguente:
L. 241/1990 (modificata dalla L. 15/2005)
L. 190/2012
D.Lgs. 33/2013

Secondo questa normativa l'accesso documentale è da intendersi quale "principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'operato della pubblica amministrazione".

Quindi l'accesso agli atti che riguardano la persona (prodotti dall'Ente, non da altri) non può essere ostacolato o differito, ogni volta vi sia un interesse specifico, concreto e attuale (e sembra che sia questo il caso!).

Dal testo di T. Bertotti (a cura di), "Il servizio sociale in comune", Maggioli, 2016;
capitolo di M. Gioncada su "La responsabilità amministrativa degli operatori":
"La legittimazione all'accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti" (p. 77).

Dal Codice Deontologico, punto 13, Titolo III, capo I:
"L ́assistente sociale, nel rispetto della normativa vigente e nell ́ambito della propria attività professionale, deve
agevolare gli utenti ed i clienti, o i loro legali rappresentanti, nell ́accesso alla documentazione che li riguarda,
avendo cura che vengano protette le informazioni di terzi contenute nella stessa e quelle che potrebbero essere
di danno agli stessi utenti o clienti".

Altro testo interessante da consultare:
S. Filippini, E. Bianchi (a cura di ), "Le responsabilità professionali dell'assisitente sociale", Carocci, 2013
capitolo di S. Ardesi su "Responsabilità giuridiche"

Spero di esserti stata utile. Ciao!

Re: Accesso agli atti - modo corretto di procedere

Inviato: mar, 03 gen 2017 - 4:46 pm
da SaraR
Grazie mille, l'unica mia perplessità è che sia aperto un procedimento amministrativo (da parte dell'autorità giudiziaria) non ancora definito, gli atti contengono informazioni riferite anche dall'altra parte per le quali vale il segreto d'ufficio, non dovrebbe essere l'autorità giudiziaria che ha dato mandato di produrre relative relazioni sociali ad autorizzare la presa visione?
Grazie ancora, saluti.

Re: Accesso agli atti - modo corretto di procedere

Inviato: mar, 03 gen 2017 - 4:54 pm
da MonicaB
Ad analogo quesito il consulente legale dell'ente in cui lavoravo ci disse chiaramente che titolare della documentazione non è il comune ma il Tribunale e che quindi le parti interessate potevano fare istanza di accesso unicamente al Tribunale

Re: Accesso agli atti - modo corretto di procedere

Inviato: mar, 03 gen 2017 - 7:42 pm
da Federica72
Ok, sicuramente avete maggiore esperienza di me, quindi questa sarà l'interpretazione corretta della norma. Però mi chiedo, da ingenua neo-assistente sociale: perchè negare ad una persona la visione della relazione su di sè?
Se ci sono parti relative a terze persone, queste possono essere facilmente "sbianchettate" con un omissis, come si fa anche in altri servizi. La relazione sociale non dovrebbe essere letta insieme alla persona cui si riferisce, se non proprio condivisa, e annotate in calce le sue osservazioni? O la pratica è così diversa dalla teoria?

Re: Accesso agli atti - modo corretto di procedere

Inviato: ven, 06 gen 2017 - 4:20 pm
da MonicaB
Si è diversa, perché ci può essere un procedimento penale di cui volutamente il servizio non è stato messo a conoscenza, o se ne è a conoscenza l'accesso a quella relazione potrebbe pregiudicare le indagini, perché mostrare ad un utente un documento per il quale il titolare è un altro ente è un illecito penalmente perseguibile, e per mille altri motivi. Perché l'utente non può chiederlo all'ente che detiene la documentazione? Poi sarà il Tribunale a valutare se la richiesta è congrua e si può consentire l'accesso oppure no.
Molti avvocati giocano proprio sull'ansia dell'assistente sociale di rispondere a tutto e per tutto per accedere a documenti che non potrebbero visionare se lo chiedessero al tribunale

Re: Accesso agli atti - modo corretto di procedere

Inviato: dom, 08 gen 2017 - 7:45 am
da Federica72
Capisco, Monica, ma la relazione prodotta dal servizio e indirizzata al Tribunale è una documentazione del mio Ente.
A meno che non si tratti di una denuncia di reato perseguibile d'ufficio (ma non sembra questo il caso), fatico a pensare a relazioni che non possano essere mostrate all'utente, non solo in forza del diritto di accesso (uno dei pochi che l'Ente locale può garantire a costo zero!) ma soprattutto in forza del vincolo etico del rapporto fiduciario.
Certamente la persona potrà chiedere gli atti al Tribunale, che magari si trova in altra città, che ha procedure e tempi lunghi e che la persona può vivere come Istituzione burocratica e impersonale. Ma può chiedere la documentazione disponibile anche al suo Comune, l'Ente per definizione vicino al cittadino, e a quell'assitente sociale cui chiediamo di affidarsi con fiducia, certo che verrà ricambiato con la stessa fiducia.
L'assistente sociale è uno dei pochi professionisti che lavora con le persone e non sulle persone, qualche volta ancora purtroppo per le persone, ma giammai dietro le spalle delle persone. La trasparenza del suo operato non può che giovare a tutta la categoria professionale, viceversa si potrebbe alimentare l'idea che abbia "qualcosa da nascondere", andando a riprodurre nell'immaginario collettivo la figura di un professionista costantemente nella condizione di prendere posizione in modo sfavorevole all'utente.

Re: Accesso agli atti - modo corretto di procedere

Inviato: dom, 08 gen 2017 - 5:25 pm
da MonicaB
Tutto quello che dici in linea di principio è corretto. Quello che non è corretto è la titolarità della documentazione da parte dell'ente. Il servizio sociale del comune in questo caso è ente strumentale del Tribunale o della Procura quindi non fornisce documentazione propria del suo ente, infatti tale documentazione non apre in capo al suo ente alcun tipo di procedimento amministrativo. Se l'assistente sociale invia una relazione, che lo faccia per segnalare o su esplicito mandato dell'autorità giudiziaria non ha bisogno che ci sia una delibera di Giunta che l'autorizzi, non c'è alcuna determinazione del responsabile di servizio, non c'è alcun avvio di procedimento amministrativo e infatti all'utenza non è inviata alcuna comunicazione di apertura del procedimento amministrativo, comunicazione che solitamente dalla 241 in poi contiene tutte le istruzioni per l'accesso agli atti. Perché? Perché la titolarità del procedimento è in capo ad un altro ente ed è a quell'ente che vanno presentate le istanze di accesso.

Re: Accesso agli atti - modo corretto di procedere

Inviato: mar, 10 gen 2017 - 5:58 am
da Federica72
Grazie Monica, ho capito finalmente.
Si tratta di ciò che efficacemente Teresa Bertotti scrive in "Bambini e famiglie in difficoltà", Carocci, 2012:
"Analogo, ma ancora più complesso, è stato il dibattito attorno [...] alla necessità che l'operatore si vincolasse al segreto istruttorio, impedendogli di agire secondo i principi di trasparenza e onestà propri della professione" (p. 133).
Il Comune non è il titolare del procedimento amministrativo, hai ragione. Ma non credo possa essere definito ente strumentale del tribunale: https://it.wikipedia.org/wiki/Ente_strumentale
In ogni caso, per evitare queste spiacevoli situazioni, spero che sempre più si diffonda la pratica dell'indagine partecipata, come descritta nel n. 1 vol. 16 della rivista Lavoro Sociale.

Re: Accesso agli atti - modo corretto di procedere

Inviato: mar, 10 gen 2017 - 3:34 pm
da Nazg
Mi pare che, a prescindere dall'aspetto formale di accesso agli atti, il professionista debba informare dei contenuti inviati al Tribunale per i Minorenni.
Che la relazione venga condivisa nella sua completezza o per grandi linee, questo fa parte del lavoro con la persona.

I servizi non hanno lo scopo principale di allontanare i minori o segnalarli al tribunale, ma prima di tutto devono tutelare il minore e favorire il recupero della famiglia perché il minore possa vivere con essa al meglio.

Se non comunico le criticità emerse, come posso aiutare la famiglia a cambiare in positivo?
Se non chiedo alla famiglia piccoli passi di cambiamento, come posso essere completo nella descrizione della situazione al tribunale?