educatori professionali obbligo di laurea.
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educatori professionali obbligo di laurea.
La camera approva l'obbligo di laurea per gli educatori professionali.
http://www.vita.it/it/article/2016/03/3 ... ea/138861/
Cosa ne pensate?
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Re: educatori professionali obbligo di laurea.
Caspita, non ne sapevo niente! Bene, benissimo, finalmente.
Manca, sembrerebbe, il passaggio in Senato e l'indispensabile adeguamento delle leggi regionali.
Al momento nei concorsi aperti per educatrici di nido in Lombardia si prende ancora di tutto in base alla normativa locale... Speriamo che la situazione cambi presto!
Manca, sembrerebbe, il passaggio in Senato e l'indispensabile adeguamento delle leggi regionali.
Al momento nei concorsi aperti per educatrici di nido in Lombardia si prende ancora di tutto in base alla normativa locale... Speriamo che la situazione cambi presto!
Re: educatori professionali obbligo di laurea.
Questo rappresenterà un caos nei servizi ragazzi. Tutti coloro che svolgono la professione con altro titolo (noi compresi) dovranno riqualificarsi con un corso di formazione di 1 anno (che chissà chi terrà e come). Se non lo faranno non potranno lavorare. Il problema correlato a cui nessuno ha pensato è che i servizi educativi sono fatti per metà di educatori laureati in scienze dell'educazione e per metà di educatori laureati in altre discipline (compresi noi), perché? Perché non si trovano educatori laureati in scienze dell'educazione ed educatori professionali in numero congruo al funzionamento dei servizi.... ergo i servizi potranno continuare ad essere erogati? In secondo luogo è corretto parificare e considerare come educatori senza titolo gli operatori che svolgono la professione da tot anni con il diploma di scuola superiore o il corso OSS e coloro che svolgono la professione con laurea in servizio sociale o psicologia o scienze della formazione primaria? Sono entrambi senza titolo per la legge
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Re: educatori professionali obbligo di laurea.
Non credo la legge sarà retroattiva, ma varrà per le nuove assunzioni. Dove hai letto di questa riqualificazione in servizio di un anno?
Ultima modifica di Federica72 il gio, 21 dic 2017 - 5:58 am, modificato 1 volta in totale.
Re: educatori professionali obbligo di laurea.
Nella proposta di legge Iori è ben specificato che chi ha già maturato un'anzianità di servizio come educatore potrà riqualificarsi con un percorso formativo di 1 anno. Scusami ma non ricordo bene gli anni di anzianità perché nel frattempo il friuli (dove lavoro) ha ben pensato a fine maggio di fare una legge regionale simile e ora le ho guardate tutte e due e non ricordo bene i periodi
Re: educatori professionali obbligo di laurea.
La legge si applica retroattivamente, e non retrospettivamente, solo se è essa stessa a prevederlo.Federica72 ha scritto:Non credo la legge sarà retrospettiva, ma varrà per le nuove assunzioni.
Comunque l'articolo è relativo solo a un'approvazione in una commissione di una sola delle due camere in sede redigente. La legge di cui state discutendo non è mai stata emanata e, semmai arriverà ad emanazione, potrebbe essere profondamente diversa da ciò che state leggendo adesso.
Altra cosa: le leggi locali non esistono (a parte che nelle province autonome di Trento e Bolzano) e le leggi regionali non sono di attuazione della normativa dello Stato. Il riparto delle competenze tra Stato e regioni è dato dagli artt. 117 sgg. Cost. e dagli statuti speciali per le regioni autonome.
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Re: educatori professionali obbligo di laurea.
Cosa succederà nel concreto ai laureati L39 che lavorano come educatori? E chi invece è inquadrato come "assistente educatore"? Quali saranno i tempi?
Re: educatori professionali obbligo di laurea.
L'articolo su Vita parla del disegno di legge 2443, già approvato in quinta commissione sede referente, che avrebbe introdotto i commi dal 115-bis al 115-sexties all'articolo 1 (unico) della legge di bilancio (finanziaria) per il 2018.
L'articolo su Aniped fa riferimento, invece, proprio al testo legislativo definitivo approvato ed entrato in vigore, promulgato il 27 dicembre 2017 con il numero 205. I commi in cui sono state regolamentate le figure dell'educatore professionale e del pedagogista sono il 594 e successivi (l'articolo è unico) e sarebbe il caso, anziché citare articoli che a loro volta ne parlano, andare a consultare proprio la fonte originale, disponibile qui, come si dovrebbe sempre fare quando si parla di leggi.
Le norme, che non impattano sulla preesistente figura di educatore professionale in àmbito socio-sanitario (che rimane una professione sanitaria secondo le disposizioni già vigenti così come espressamente sancito dal comma 596), innanzitutto statuiscono che le profesioni di educatore professionale socio-pedagogico e pedagogista sono comprese nelle professioni non organizzate in ordini o collegi ai sensi della legge 4/2013. Poi dice che la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con laurea della classe L19 (ma va bene anche la vecchia 18 per effetto della vigente equiparazione) o, alternativamente (almeno io così interpreto), nelle modalità previste dal d.lgs. 65/2017, che riguarda il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai 6 anni, mentre la qualifica di pedagogista è atribuita a séguito del rilascio di una laurea magistrale abilitante in una classe tra la LM-50, la LM-57, la LM-85 e la LM-93 (ed equiparate), ma non dispone che TUTTI i corsi afferenti a tali classi sono abilitanti.
Chi al momento dell'entrata in vigore della legge svolge già la professione di educatore (di ruolo nella p.a. anche da un solo giorno se l profilo è quello di educatore o da almeno tre anni anche non continuativi nel privato) oppure possiede un diploma rilasciato da un istituto magistrale o una qualifica di metodo della scuola magistrale (tre anni) conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002 può acquisire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico superando un corso universitario intensivo di formazione, anche a distanza, per complessivi 60 crediti (pari normalmente a un anno accademico). Il corso può cominciare entro 3 anni dall'entrata in vigore della legge. E in ogni caso, ai sensi del comma 599, chi fa l'educatore da almeno dodici mesi, anche non continuativi, può continuare a esercitare tale attività non incorrendo in esercizio abusivo né potendo essere licenziato.
L'articolo su Aniped fa riferimento, invece, proprio al testo legislativo definitivo approvato ed entrato in vigore, promulgato il 27 dicembre 2017 con il numero 205. I commi in cui sono state regolamentate le figure dell'educatore professionale e del pedagogista sono il 594 e successivi (l'articolo è unico) e sarebbe il caso, anziché citare articoli che a loro volta ne parlano, andare a consultare proprio la fonte originale, disponibile qui, come si dovrebbe sempre fare quando si parla di leggi.
Le norme, che non impattano sulla preesistente figura di educatore professionale in àmbito socio-sanitario (che rimane una professione sanitaria secondo le disposizioni già vigenti così come espressamente sancito dal comma 596), innanzitutto statuiscono che le profesioni di educatore professionale socio-pedagogico e pedagogista sono comprese nelle professioni non organizzate in ordini o collegi ai sensi della legge 4/2013. Poi dice che la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con laurea della classe L19 (ma va bene anche la vecchia 18 per effetto della vigente equiparazione) o, alternativamente (almeno io così interpreto), nelle modalità previste dal d.lgs. 65/2017, che riguarda il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai 6 anni, mentre la qualifica di pedagogista è atribuita a séguito del rilascio di una laurea magistrale abilitante in una classe tra la LM-50, la LM-57, la LM-85 e la LM-93 (ed equiparate), ma non dispone che TUTTI i corsi afferenti a tali classi sono abilitanti.
Chi al momento dell'entrata in vigore della legge svolge già la professione di educatore (di ruolo nella p.a. anche da un solo giorno se l profilo è quello di educatore o da almeno tre anni anche non continuativi nel privato) oppure possiede un diploma rilasciato da un istituto magistrale o una qualifica di metodo della scuola magistrale (tre anni) conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002 può acquisire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico superando un corso universitario intensivo di formazione, anche a distanza, per complessivi 60 crediti (pari normalmente a un anno accademico). Il corso può cominciare entro 3 anni dall'entrata in vigore della legge. E in ogni caso, ai sensi del comma 599, chi fa l'educatore da almeno dodici mesi, anche non continuativi, può continuare a esercitare tale attività non incorrendo in esercizio abusivo né potendo essere licenziato.
Ultima modifica di indeciso il dom, 24 mar 2019 - 4:11 pm, modificato 2 volte in totale.
Re: educatori professionali obbligo di laurea.
Quindi con la nostra laurea non si può accedere ai 60 crediti per il corso?
Re: educatori professionali obbligo di laurea.
Cosa c'è di difficile da capire in questa sequenza linguistica?Fiorefra ha scritto:Quindi con la nostra laurea non si può accedere ai 60 crediti per il corso?
«Chi al momento dell'entrata in vigore della legge svolge già la professione di educatore (di ruolo nella p.a. anche da un solo giorno se il profilo è quello di educatore o da almeno tre anni anche non continuativi nel privato) oppure possiede un diploma rilasciato da un istituto magistrale o una qualifica di metodo della scuola magistrale (tre anni) conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002 può acquisire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico superando un corso universitario intensivo di formazione, anche a distanza, per complessivi 60 crediti (pari normalmente a un anno accademico). Il corso può cominciare entro 3 anni dall'entrata in vigore della legge».
Per potere accedere al corso di 60 crediti devi già svolgere la professione di educatore da 3 anni anche non continuativi, oppure senza limitazioni temporali se di ruolo nella pubblica amministrazione, o, in alternativa, devi possedere una (ex) maturità magistrale o il c.d. diploma di metodo (titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio) conseguito entro l'anno scolastico 2011-2002. Eventuali lauree possedute non mutano la sostanza di una virgola.
Se conosci la lingua italiana e non sei un(a) analfabeta funzionale, dovrebbe esserti tutto sin troppo chiaro.