Grazie mille marketto!
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
ho stampato proprio oggi qst nota.
Il problema di fondo è certamente quello di dimostrare che il ragazzo ha diritto a tali cure e che l'Rsa non può non vedersi pagate qst prestazioni dalla ASL!!! ( in ingresso ci era stao comunicato un loro totale carico!)
Sono 5 giorni che il ragazzo è inserito in RSa e adesso ci chiedono una dimissione ( per via telefonica!), metodo professionale che a parer mio implica una mancanza di assunzione di responsabilità!!!
Come posso dimostrare che la Asl non può sottrarsi a tale funzione?
e soprattutto la norma quando parla di prestazioni indifferibili ed urgenti non scende nel dettaglio...
Ho anche trovato qst:
(ministero della salute)
Nuove decisioni e raccomandazioni della Commissione Amministrativa da applicare dal 1° maggio 2010:
La decisione S 3 considera certamente “prestazioni medicalmente necessarie”
le cure vitali ottenibili solo presso strutture terapeutiche qualificate e/o con apparecchiature e/o personale specializzato. Di esse, a mero titolo di esempio, fornisce in allegato un elenco dichiaratamente non esaustivo: dialisi renale, ossigenoterapia, trattamento speciale dell’asma, ecocardiografia in caso di malattie croniche autoimmunitarie, chemioterapia.
“Se l’obiettivo del soggiorno in un altro Stato membro è quello di
beneficiare di prestazioni in natura, comprese quelle connesse a malattie croniche, preesistenti o a un parto queste disposizioni non si applicano”.
In tal caso le relative spese saranno a carico dell’assistito. Va in proposito, però, ricordato che solo il prestatore di cure dell’altro Stato ha il potere di smascherare le cure programmate “mascherate”. Ciò comporta che se ritiene di essere in presenza di una cura programmata (anziché di una cura medicalmente necessaria) richiederà il formulario E 112, cioè l’autorizzazione, o fatturerà direttamente al paziente, mentre se ritiene che le cure richieste siano medicalmente necessarie non fatturerà all’assistito, ma allo Stato competente.