PLEASE!!!!!!!contratto determinato comune - infooooo

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Girasole

PLEASE!!!!!!!contratto determinato comune - infooooo

Messaggio da Girasole »

ciaoooo!!!sono stata assunta dal mio comune a tempo determinato, avevo passato un concorso a giugno. Il concorso era appunto finalizzato ad individuare figure da inserire dei servizi a tempo determinato. Tuttavia, la persona che sostituisco è in aspettativa e non tornerà poichè sta lavorando altrove. Quindi il mio contratto al momento è senza scadenza. La coordinatrice del servizio mi ha detto che se tutto va bene (cioè, se mi dimostro all'altezza) il mio contratto diventerà a tempo indeterminato. Io sono rimasta un po' stupita perchè pensavo che nella pubblica amministrazione fosse d'obbligo procedere x concorsi, quindi pensavo di dover aspettare un altro concorso, stavolta per assunzioni a tempo indeterminato, per poter diventare di ruolo. Potete spiegarmi come stanno realmente le cose??grazie di cuore..
ele_pas
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Re: PLEASE!!!!!!!contratto determinato comune - infooooo

Messaggio da ele_pas »

Tempo determinato nella Pubblica Amministrazione
Tipologia di contratto
Lavoro subordinato a termine.

Definizione
E' un contratto che da luogo ad un rapporto di lavoro che si estingue automaticamente allo scadere del termine preventivamente determinato. L'art. 36 del d.lvo n. 165/2001 sancisce: le Pubbliche Amm.ni assumono esclusivamente con contratti di lavoro a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali. Il provvedimento deve avere l'indicazione del nominativo della persona da sostituire. All'impiego nella Pubblica Amm.ne si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge (art. 97 della Costituzione).

Imprese che possono stipularlo
Le amministrazioni centrali dello Stato, le Regioni le Province , i Comuni, gli Enti di Ricerca e le Università.

Soggetti cui si rivolge
Persone aventi l'età stabilita dalla legge per essere ammesse al lavoro nella Pubblica Amministrazione.

Forma e contenuti
La Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n 3 del 19 marzo 2008, detta le linee di indirizzo in merito alla stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nelle Pubbliche Amministrazioni, in attuazione delle modifiche apportate all'art. 36 del d.lgs 30/3/2001 n. 165 e dall'art. 3 comma 79 della legge 24/12/2007 n. 244 (legge finanziaria 2008).
L'art. 36 del d.lgs n 165/2001 si applica a tutte le Pubbliche Amm.ni di cui all'art. 1 dello stesso decreto.
L'assunzione a tempo determinato rappresenta lo strumento più coerente con le disposizioni che sono alla base dell'organizzazione della Pubblica Amm.ne. La stessa determina il proprio fabbisogno sulla base delle attività istituzionali che è chiamata a svolgere, e si esprime attraverso la definizione delle dotazioni organiche. Le assunzioni a tempo indeterminato comportano l'immissione in ruolo del personale e quindi la copertura della pianta organica.
La flessibilità nella Pubblica Amm.ne non deve svolgere, come nel privato, un ruolo di crescita dei livelli occupazionali ma quello di migliorare la funzionalità dell'organizzazione individuando le forme contrattuali che risultano oggi applicabili.
La volontà del legislatore è quella di prevenire la formazione del precariato e la violazione delle norme sul concorso pubblico. Il nuovo regime del contratto di lavoro a tempo determinato ammette una proroga soltanto fino al raggiungimento del limite massimo di tre mesi. Il rinnovo si configura come stipula di un contratto a termine per lo svolgimento di una prestazione identica a quella oggetto del precedente contratto.
La prestazione si considera identica ogni qual volta l'assunzione avvenga sulla base della stessa graduatoria concorsuale. Alla conclusione del contratto le amm.ni devono scorrere la graduatoria o, se necessario, avviare una nuova procedura concorsuale e, quindi, non precedere al rinnovo del contratto con lo stesso lavoratore.
Il rinnovo non sussiste quando si ha una stipula ex novo del contratto a termine per assunzioni derivanti da procedure concorsuali diverse.
Il comma 2 dell'art. 36 del d.lgs 165/2001 stabilisce che le Amministrazioni possono usare il medesimo lavoratore con una sola tipologia di contratto.
Il ricorso al tempo determinato per periodi superiori a tre mesi è previsto per esigenze stagionali. La stagionalità è disciplinata dal D.P.R. 7/10/1963 che riporta un elenco delle attività a carattere stagionale, trattasi prevalentemente del settore dell'agricoltura.

Si può prescindere dai limiti temporali nei seguenti casi:

sostituzione per maternità;
sostituzione di lavoratori assenti;
sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio (Enti del Servizio Sanitario Nazionale).
Vi sono, inoltre, alcune tipologie di incarichi a tempo determinato che restano escluse dal regime temporale:
uffici di diretta collaborazione con il Ministro;
uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, del Presidente della Provincia, della Giunta o degli Assessori;
incarichi dirigenziali;
preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle P.A.
Il settore della Pubblica Istruzione trova una disciplina separata nell'ambito dei rapporti di lavoro a tempo determinato, data la necessità di garantire il diritto all' istruzione attraverso la continuità didattica (art. 33 e 34 della Costituzione). I principi sono dettati dall'art. 4 della legge 3/5/1999 n. 124 che disciplina le supplenze per le scuole statali.

Le Pubbliche Amministrazioni possono avvalersi del contratto a tempo determinato per lo svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con Fondi dell' Unione europea o del fondo per le aree sottosviluppate. Al fine di rendere trasparente l'utilizzo dei finanziamenti le Amministrazioni devono prevedere in relazione ad ogni progetto un elenco analitico del personale utilizzato, della tipologia del rapporto, della durata, del trattamento economico corrisposto, nonché dei compiti assegnati con chiara evidenziazione del loro nesso con gli obiettivi del progetto.

Agevolazioni all'assunzione
Ai fini di cui all'art. 35 della L. n. 300/1970 (campo di applicazione dei diritti sindacali), i lavoratori con contratto a tempo determinato non sono computabili ove il contratto abbia durata inferiore a nove mesi (art. 8, D.Lgs. n. 368/2001). In sostanza, il datore di lavoro se il contratto a tempo determinato ha una durata che supera i nove mesi, deve computare il lavoratore fra i dipendenti al fine di stabilire la dimensione numerica dell'unità produttiva per quel che riguarda l'esercizio dell'attività sindacale di cui al titolo III dello Statuto dei lavoratori.

Trattamento previdenziale e assicurativo
Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 368/2001, al lavoratore assunto a termine si applica il principio di non discriminazione rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato. Pertanto, al prestatore di lavoro a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto ed ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine. Qualora il datore di lavoro sia inadempiente agli obblighi di cui sopra, è punito, ex art. 12, D.Lgs. n. 368/2001, con la sanzione amministrativa da € 25 (L. 50.000) a € 154 (L. 300.000); se peraltro, l'inadempienza si riferisce a più di cinque lavoratori, si applica la sanzione amministrativa da € 154 (L. 300.000) a € 1.032 (L. 2.000.000) (*).
Procedimento L'art. 35 del D.Lgs. 2001 conferma quanto previsto all'art 16 della legge 56/1987, in particolare, il comma 1, lettera b dello stesso articolo prevede che l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro "mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità".

Per attivare questa procedure, gli enti situati nel territorio della Regione Lazio che, anche per sostituire lavoratrici in maternità, devono:• identificare i requisiti professionali dei lavoratori da assumere; comunicare all'Agenzia Regionale Lazio Lavoro - che ai sensi della L.R. 38/98 gestisce la lista dei lavoratori in disponibilità della P.A. - il profilo richiesto ai sensi dell'art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001; in caso di esito negativo, possono bandire i posti, comunicando lo stesso bando all'amministrazione provinciale di competenza che curerà l'informazione per gli iscritti nell'elenco anagrafico dei CPI.
La necessità di effettuare questo passaggio è confermato dal parere del Dipartimento della funzione pubblica n. 184 del 31/12/2003.
Per la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato è richiesta la forma scritta sia per l'indicazione del termine che per quella delle ragioni che ne legittimano l'apposizione.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato si estingue con lo scadere del termine previsto, senza che sia necessaria al riguardo alcuna particolare manifestazione di volontà delle parti.
La cessazione del rapporto deve essere comunicata al centro per l'impiego entro i cinque giorni successivi solo se avviene in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione.
La proroga, così come la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, deve essere comunicata al centro per l'impiego entro cinque giorni.
Lo scadere del termine dà luogo alla cessazione del rapporto anche se intervenga nel periodo di conservazione del posto per gravidanza, puerperio (art. 54, comma 3, lett. c), D.Lgs. n. 151/2001) e - si deve ritenere - per malattia, infortunio e servizio di leva, salva l'ipotesi di richiamo alle armi per la quale la legge stabilisce espressamente la sospensione della decorrenza del termine (art. 29, comma 2, legge 10 giugno 1940, n. 653).
Il rapporto di lavoro a termine può cessare prima della scadenza del termine per comune volontà delle parti oppure per recesso per giusta causa.


A chi rivolgersi
Centri per l'impiego e Agenzie di intermediazione.



Riferimenti legislativi
Decreto legislativo n. 165/2001
Decreto legislativo n. 368 del 2001
Ministero del Lavoro - Circolare n. 42/2002
D.M. 30 ottobre 2007
Legge n. 247/2007 (Finanziaria 2007)
Legge 133/2008

P.S. è anche vero che vi sono i "MISTERI DELLA FEDE"
Girasole

Re: PLEASE!!!!!!!contratto determinato comune - infooooo

Messaggio da Girasole »

ti ringrazio, però non ho trovato la risposta alla mia domanda...magari ho perso un pezzo...però grazie, interessante!
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