Andiamo con ordine.
1. Vero che ho omesso la scuola dell'infanzia (non rilevante nel discorso), ma è altrettanto vero che la relazione «sia [...] sia» esprime che esistono solo i due elementi citati. Invece non esistono solo le scuole dell'infanzia e primaria, ma anche la secondaria, suddivisa in due gradi. E per l'abilitazione all'insegnamento secondario non esiste laurea magistrale a ciclo unico (sono previste dalla legge 53/2003 e ss.mm.ii. lauree magistrali biennali abilitanti, di fatto mai attivate se non per qualche sperimentazione).
2. «Non ti sembra necessario che questo AS abbia uno stesso livello di formazione (se non superiore) a quello di insegnanti, medici, psicologi con cui dovrà relazionarsi con un ruolo di resposabilità?».
Mi sembra semmai necessario che l'assistente sociale non viva il fatto di avere un titolo di studio più basso con un complesso di inferiorità.
Pensa che i vecchi ragionieri commercialisti, ad esaurimento, sono confluiti
ope legis nella sezione A dell'albo dei dottori commercialisti, cioè sono stati equiparati a laureati magistrali cpur avendo solo un titolo finale di scuola secondaria superiore. I laureati semplici invece vanno nella sezione B, esperti contabili, che non si comprende a cosa serva.
3. In un sistema basato sul valore legale quale è il nostro, l'arricchimento personale non serve perfettamente a niente all'atto pratico. Se cerchi un arricchimento personale puoi studiare da sola, oppure puoi conseguire una magistrale in discipline affini.
4. Come ha detto Ugo, l'assistente sociale specialista non è presente nei contratti collettivi. Certo, quello della sanità prevede che ai fini dell'attribuzione di incarichi di responsabilità degli uffici (o di responsabilità specifica) e di posizione organizzativa ai dipendenti di categoria D sia possibile tener conto di titoli superiori alla laurea, quali master specialistici e lauree magistrali, ma il possesso di questi titoli non è vincolante; d'altro canto, i contratti si conformano alla legge, che prevede sin dal 1970 la scuola dell'obbligo per le carriere ausiliaria (categoria A; in realtà per questa basterebbe la licenza elementare, che però non esiste più) ed esecutiva (categoria B), la scuola seconaria superiore per la carriera di concetto e la laurea per la carriera direttiva. Il d.lgs. 165/2001 prevede invece laurea + laurea specialistica o titolo post-universitario per l'accesso alle qualifiche dirigenziali. Ben tre circolari MFP e un parere Uppa, oltre a svariati pareri Aran, hanno precisato che per laurea non può che intendrsi la cosiddetta triennale e che la laurea specialistica/magistrale può essere richiesta solo per l'accesso alla dirigenza, e che l'equiparazione tra diplomi di laurea ante-riforma e attuali lauree magistrali non è da intendersi nel senso di ridurre il valore effettivo delle attuali lauree (triennali).
Certo, molti bandi richiedono la laurea magistrale, ma sono gli enti che li indicono che sbagliano, infatti io ne ho impugnati in autotutela una marea e mi hanno sempre dato ragione le amministrazioni stesse, senza bisogno di ricorrere al Tar (una sola volta l'amministrazione ha provato a resistere, ma a quel punto ho desistito io perché avevo già vinto tre concorsi). In particolare, per gli assistenti sociali, solo il Comune di Acerra richiede la laurea magistrale e l'iscrizione alla sezione A dell'albo, infatti se andate sul sito ufficiale dell'Ente vedete che negli elenchi degli esclusi per le procedure relative la motivazione è quasi sempre «titolo di studio insufficiente». Fessi coloro che, in possesso di sola laurea e di iscrizione alla sezione B dell'albo, hanno fatto domanda senzza richiamare la legge e le relative circolari interpretative chiedendo il riesame e la rettifica del bando in autotutela amministrativa; così facendo, hanno implicitamente accettato le condizioni del bando quale
lex specialis e così sono stati esclusi.
5. «Chi vi scrive è a.s. specialista. Sono estremamente deluso di non lavorare a questo livello nonostante i miei studi perchè tutte le posizioni all'epoca ipotizzate sono state invase da altri laureati magistrali. La tragedia è che la stessa categoria il problema non se l'è posto: p.e. quando fu normata l'equipollenza della LM in scienze Politiche alla nostra LM, ma non viceversa».
ALTRI LAUREATI MAGISTRALI: come ho già avuto modo si spiegare, le funzioni che il DPR 328/2001 attribuisce agli iscritti alla sezione A dell'albo degli assistenti sociali non sono funzioni esclusive né riservate, ed è questa la ragione per cui i servizi sociali sono spesso diretti da non assistenti sociali. Nel mio gruppo di lavoro ci occupiamo di direzione, coordinamento, vigilanza e controllo di servizi socio-sanitari e un solo dipendente di categoria D è assistente sociale (titolare del vecchio diploma di scuola universitaria diretta a fini speciali
ex DPR 162/1982), peraltro non assunto per questa ragione. Le posizioni organizzative sono una laureata in Economia e commercio, uno laureato in Filosofia, un altro laureato in Giurisprudenza, una laureata addirittura in Biologia, uno non laureato (divenuto di categoria D per progressione verticale quando ancora si potevano fare senza titolo di studio). Il dirigente è laureato in Scienze politiche. Il dirigente di livello superiore è laureato in Medicina (nonché abilitato all'esercizio della professione di medico-chirurgo). In un comune con cui collaboro, l'istruttore direttivo responsabile dei servizi sociali è laureato alla vecchia facoltà di Magistero (non so se in Pedagogia o in Materie letterarie), mentre il dirigente del settore a cui fa capo è laureato in Economia e commercio. Il motivo è molto semplice: in tutti questi enti la matrice dei profili non contempla un profilo specifico di coordinatore dei servizi sociali. Solitamente le attività di coordinamento dei servizi sociali rientrano nei profili di amministrazione, servizi direzionali, policy, pertanto l'eventuale assistente sociale che svolge funzioni di coordinamento non è inquadrato come assistente sociale, bensì come funzionario (o specialista o istruttore direttivo o esperto a seconda della qualifica che l'ente attribuisce ai dipendenti di categoria D e a seconda del fatto che distingua ancora o meno tra dipendenti di categoria D con accesso da D/1, ex VII qualifica funzionale, e dipendenti di categoria D con accesso da D/3, ex VIII qualifica) della gestione amministrativa, dei servizi direzionali, delle policies, o magari di organizzazione e risorse umane. Alcuni enti fanno distinzioni ancora più larghe (vedi
ultra). Infatti la mia collega assistente sociale non è inquadrata come funzionario assistente sociale, bensì come funzionario amministrativo.
Si tenga presente che si tratta quasi sempre di laureati secondo il previgente ordinamento, ma se fossero laureati col nuovo basterebbe la laurea semplice (cosiddetta triennale). Io stesso sono un dipendente di categoria D titolare di due lauree cosiddette triennali, nessuna delle quali in Servizio sociale, e ho partecipato a una procedura per andare a fare il responsabile di settore di un comune sprovvisto di dirigenza (sono in attesa che tale comune sia autorizzato dalla Commissione di stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno perché pubblichi la graduatoria e chieda la mia utilizzazione in comando oppure espleti una mobilità). Ora che mi viene in mente, un mio collega sempre di categoria D laureato in Lettere e iscritto all'albo dei giornalisti, elenco pubblicisti, dopo dieci anni all'ufficio stampa è stato spostato in un ufficio che si occupa di tutt'altro e alle sue rimostranze (orali) il dirigente responsabile gli ha risposto che i profili di categoria D in quell'ente sono solo due: istruttore direttivo amministrativo e istruttore direttivo tecnico. C'è bisogno di aggiungere altro?
EQUIPOLLENZA: in realtà la laurea magistrale in Scienze politiche non esiste. Credo che tu ti riferisca al
decreto interministeriale 9 luglio 2009, il quale equipara il diploma di laurea in Scienze politiche, tra le altre cose, alle lauree magistrali di classe LM-87 e alle specialistiche di classe 57/S. L'equiparazione, a differenza dell'equipollenza, è reciproca. Credo che tu possa tranquillamente partecipare aqi concorsi per dipendenti di categoria D (terza area Funzioni centrali) in cui sia richiesta una laurea in Scienze politiche, infatti se vai a vedere il curriculum di Marianna Fragna, dipendente di categoria D e titolare di P.O. al Consiglio regionale della Campania, vedi che ha una laurea specialistica in Programmazione e gestione dei servizi sociali ed è funzionario amministrativo al Comitato regionale per le comunicazioni.
6. «Oggi quelle che sarebbero state posizioni da aa.ss. specialista, sono occupate da sociologi, psicologi, pedagogisti, architetti, filosofi.......».
Vedi punto 5. Comunque i laureati in filosofia non sono filosofi!
I laureati in Psicologia e in Architettura possono essere rispettivamente psicologi e architetti (non lo sono
ipso facto).
7. Immagino tu ti riferisca alle docenze a contratto.
8. «il laureato in scienze e tecniche psicologiche non può dirsi psicologo, titolo che si acquisisce solo con la formazione completa».
II titolo di psicologo si acquisisce con il superamento dell'esame di Stato e la sua spendita è riservata agli iscritti all'albo.
Comunque la laurea magistrale non garantisce una formazione «completa»: nulla impedisce a un laureato magistrale di classe LM-77 (Scienze economico-aziendali) di accedere al praticantato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista dopo una laurea in Lingue, Lettere o Scienze della comunicazione (conosco personalmente tutti e tre i casi).
Inoltre di completo tra laurea e laurea magistrale non c'è niente, poiché l'architettura del sistema universitario è a tre cicli e solo il primo ciclo è univoco, mentre gli altri due comprendono anche titoli paralleli rispettivamente alla laurea magistrale e al dottorato di ricerca.
9. Tieni presente che «direttivo» e «dirigenziale» sono due cose diverse.
Buon anno a tutti.