Nuovo Regolamento Formazione Continua
Inviato: mer, 29 gen 2014 - 7:07 pm
Regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali
Approvato nella seduta di Consiglio del 10 gennaio 2014–Del.01/2014
Alcuni elementi tratti dal regolamento:
Ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno n. 60 crediti formativi, di cui 15 per attività ed eventi formati vi concernenti l’ordinamento professionale e la deontologia.
Attribuzione di n.1 credito per n. 1 ora di formazione.
Ai fini del riconoscimento dei crediti formati vi, gli eventi dovranno essere frequentati in misura pari almeno all' 80%.
Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale.
Il triennio formativo decorre dal primo gennaio dell’anno solare nel quale entra in vigore il presente regolamento.
Ciascun iscritto deve dichiarare al Consiglio regionale di appartenenza entro il mese di marzo di ogni anno le attività formative svolte nell’anno precedente, mediante una scheda riepilogativa telematica.
Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell’obbligo formativo, totale o parziale e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito.
Costituisce assolvimento degli obblighi di formazione continua lo svolgimento delle seguenti attività formative, accreditate ai sensi del presente regolamento, a cui vengono riconosciuti crediti formativi
fino ad un massimo di n. 45 nel triennio:
a)Partecipazi one a corsi di formazione e aggiornamento attinenti al Servizio Sociale;
b) Partecipazione a corsi di perfezionamento universitario, dottorati di ricerca e master;
c) Partecipazione a seminari, convegni, giornate di studio, anche attraverso modalità telematiche;
d) Partecipazione ad iniziative formative organizzate dall’ente di cui il professionista è dipendente;
e)Partecipazione ad incontri di supervisione professionale;
f)Partecipazione ad incontri di supervisione effettuati da professionisti non assistenti sociali e rivolti a gruppi multiprofessionali;
g)attività di formazione nell’ambito dell’ente e dello specifico servizio di appartenenza, autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio
Nazionale o dai Consigli regionali competenti territorialmente, quali a titolo esemplificativo:
attività di formazione sul campo,
gruppi di studio e di lavoro finalizzati alla elaborazione di protocolli operativi tra enti e servizi istituzionali e del privato sociale, gruppi di ricerca, progettualità innovative ecc.;
h) attività di docenza universitaria.
Costituisce assolvimento degli obblighi di formazione continua lo svolgimento delle seguenti attività formative, accreditate ai sensi del presente regolamento, a cui vengono riconosciuti crediti formativi fino ad un massimo di n. 45 nel triennio:
a)Partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari istituiti dal Consiglio Nazionale e dai Consigli Regionali dell’Ordine o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale;
b) Svolgimento di supervisione professionale e di supervisione dei tirocini;
c)Svolgimento di relazioni o lezioni condotte nell’ambito di corsi di perfezionamento e master, corsi di aggiornamento, seminari, convegni, giornate di studio, anche eseguiti con modalità telematiche;
d)Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di Assistente sociale.
Qui potete vedere il regolamento completo.
http://www.cnoas.it/cgi-bin/cnoas/out.p ... normazione
cosa ne pensate?
Approvato nella seduta di Consiglio del 10 gennaio 2014–Del.01/2014
Alcuni elementi tratti dal regolamento:
Ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno n. 60 crediti formativi, di cui 15 per attività ed eventi formati vi concernenti l’ordinamento professionale e la deontologia.
Attribuzione di n.1 credito per n. 1 ora di formazione.
Ai fini del riconoscimento dei crediti formati vi, gli eventi dovranno essere frequentati in misura pari almeno all' 80%.
Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale.
Il triennio formativo decorre dal primo gennaio dell’anno solare nel quale entra in vigore il presente regolamento.
Ciascun iscritto deve dichiarare al Consiglio regionale di appartenenza entro il mese di marzo di ogni anno le attività formative svolte nell’anno precedente, mediante una scheda riepilogativa telematica.
Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell’obbligo formativo, totale o parziale e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito.
Costituisce assolvimento degli obblighi di formazione continua lo svolgimento delle seguenti attività formative, accreditate ai sensi del presente regolamento, a cui vengono riconosciuti crediti formativi
fino ad un massimo di n. 45 nel triennio:
a)Partecipazi one a corsi di formazione e aggiornamento attinenti al Servizio Sociale;
b) Partecipazione a corsi di perfezionamento universitario, dottorati di ricerca e master;
c) Partecipazione a seminari, convegni, giornate di studio, anche attraverso modalità telematiche;
d) Partecipazione ad iniziative formative organizzate dall’ente di cui il professionista è dipendente;
e)Partecipazione ad incontri di supervisione professionale;
f)Partecipazione ad incontri di supervisione effettuati da professionisti non assistenti sociali e rivolti a gruppi multiprofessionali;
g)attività di formazione nell’ambito dell’ente e dello specifico servizio di appartenenza, autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio
Nazionale o dai Consigli regionali competenti territorialmente, quali a titolo esemplificativo:
attività di formazione sul campo,
gruppi di studio e di lavoro finalizzati alla elaborazione di protocolli operativi tra enti e servizi istituzionali e del privato sociale, gruppi di ricerca, progettualità innovative ecc.;
h) attività di docenza universitaria.
Costituisce assolvimento degli obblighi di formazione continua lo svolgimento delle seguenti attività formative, accreditate ai sensi del presente regolamento, a cui vengono riconosciuti crediti formativi fino ad un massimo di n. 45 nel triennio:
a)Partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari istituiti dal Consiglio Nazionale e dai Consigli Regionali dell’Ordine o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale;
b) Svolgimento di supervisione professionale e di supervisione dei tirocini;
c)Svolgimento di relazioni o lezioni condotte nell’ambito di corsi di perfezionamento e master, corsi di aggiornamento, seminari, convegni, giornate di studio, anche eseguiti con modalità telematiche;
d)Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di Assistente sociale.
Qui potete vedere il regolamento completo.
http://www.cnoas.it/cgi-bin/cnoas/out.p ... normazione
cosa ne pensate?