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coordinatore d'équipe

Inviato: gio, 22 apr 2021 - 5:19 pm
da brembo
Buongiorno a tutti, lavoro da 11 anni, di ruolo con inquadramento D1, in un Comune di dimensioni medio-grandi.
In vista di un riassetto organizzativo del Settore mi è stato proposto di ricoprire il ruolo di coordinatore d'équipe dell'area povertà (adulti-nuclei familiari). Il passaggio da AS ad AS coordinatore non comporterebbe alcun riconoscimento sul piano economico ma aumenterebbe il livello di responsabilità, vista soprattutto la complessità che questo ambito di intervento presenta alla luce dei cambiamenti sociali in atto.
Mi è stato detto che il ruolo di coordinatore rientra nel profilo professionale per il quale sono stato assunto e qualora mi rifiutassi verrebbe emesso un ordine di servizio a mio carico. Non ho alcuna formazione o esperienza per quanto riguarda il coordinamento e devo dire molto sinceramente di non vivere serenamente la cosa... poi senza che questa porti alcun beneficio sul versante economico (con i nostri stipendi...) mi girano anche un po' (scusate lo sfogo).
Vi chiedo quindi: l'amministrazione può impormi il passaggio in assenza di requisiti professionali specifici e con l'inquadramento giuridico ed economico di cui sono adesso titolare?
Ringrazio anticipatamente chiunque voglia esprimere un proprio parere o abbia vissuto o stia vivendo una esperienza analoga.
Saluti
B.

Re: coordinatore d'équipe

Inviato: lun, 24 mag 2021 - 4:02 pm
da indeciso
Sono anche io di categoria D (attualmente in seconda posizione economica) e ti confermo che i profili di coordinamento afferiscono alla categoria D (che corrisponde alla ex carriera direttiva) e non alla dirigenza. Ti confermo che il rifiuto di svolgere attività ascrivibili alla propria categoria gerarchico-funzionale non è ammesso in virtù del principio di esigibilità delle prestazioni, salvo il diritto alla formazione (che però capirai che è facilmente eludibile, nel momento in cui l'ente afferma che tu già sei dotata di quel bagaglio di professionalità, competenze ed esperienze necessarie a svolgere efficacemente le nuove mansioni assegnate). L'ente può anche cambiarti il profilo (una mia collega funzionario assistente sociale ad esempio è stata trasformata in funzionario amministrativo), nel rispetto dei limiti previsti dagli ordinamenti delle professioni regolamentate (nel caso della mia collega, il contrario non sarebbe stato possibile se non avesse avuto il titolo abilitativo).
Il rifiuto non comporta l'ordine di servizio (l'ordine di servizio ti è già stato impartito a voce; è ovvio che se ti rifiuti te lo mettono per iscritto per costituire una prova) ma un procedimento disciplinare, che nei casi più gravi può sfociare nel licenziamento, visto che il rifiuto di eseguire le prestazioni richieste costituisce evidentemente un inadempimento contrattuale. Si rischia anche di beccarsi una denuncia per omissione dei doveri d'ufficio perché ricordiamoci che la cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego non ha tolto al rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. la sua natura di servizio pubblico regolato da norme speciali anche penali; ha semplicemente spostato l'àmbito di regolamentazione del servizio dalla legge al contratto collettivo (contratto comunque fermamente ancorato a vincoli legislativi che di fatto lo sottraggono alla disciplina generale dei contratti, limitando pesantemente l'autonomia negoziale di cui godono i privati) e cambiato il giudice.

Tanto premesso, un riconoscimento economico delle maggiori responsabilità potrebbe avvenire in tre modi:
1. attribuzione della indennità di responsabilità specifica secondo il massimo livello di graduazione previsto dal contratto collettivo integrativo di sede (il massimo mi pare che sia intorno ai quattromila euro lordi annui e comunque deve esserci disponibilità nel fondo delle risorse decentrate);
2. quando si definiranno i criteri di attribuzione delle progressioni economiche, la RSU potrebbe proporre di tener conto del livello di graduazione delle responsabilità specifiche assegnate, quindi tu dovresti avere maggior punteggio per passare da D/1 a D/2 rispetto a chi ha fatto 'semplicemente' l'assistente sociale;
3. attribuzione di una posizione organizzativa, ma quello di P.O. è un incarico fiduciario che va assegnato dal dirigente (e che può essere accompagnato a deleghe di funzioni dirigenziali) e può avere una durata massima di tre anni.

Se lavorassi in un comune sprovvisto di dirigenza, essendo il responsabile dell'ufficio la P.O. sarebbe automatica, e guadagneresti un bel po' di più, ma a quanto ho capìto il tuo è un comune dotato dell'area di dirigenza.

Re: coordinatore d'équipe

Inviato: dom, 30 mag 2021 - 7:28 am
da brembo
Dire esaustivo è riduttivo!
Grazie mille per la risposta!!!