ADOZIONE

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Vale87
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ADOZIONE

Messaggio da Vale87 »

Ciao a tutti vorrei chiedervi alcune informazioni aggiuntive su aspetti dell'adozione:
- nel caso in cui l'adottato abbia un'età maggiore di anni 18 e sia un parente degli adottanti, è necessario il consenso di entrambi i genitori naturali, oppure avendo la maggiore età può decidere pienamente di essere adottato da parenti??
- adozione in casi particolari: si spiega che tale adozione è prevista solo qualora un bambino dichiarato adottabile non venga adottato e che l'adottato diventa erede degli adottanti, ne assume il cognome, ma non stabilisce legami di parentela; può essere consentito sia a single che coppie, anche che abbiano superato il limite di 45 anni stabilito per l'adozione tradizionale. Il fatto di non stabilire legami di parentela fa riferimento alla non convivenza con gli adottanti??
- i ragazzi che hanno un'età maggiore di anni 18 e che non sono stati adottati nella minore età, possono essere adottati esprimendo il loro consenso?? se si, anche da adottanti che abbiano superato il limite di età??
Grazie mille per le delucidazioni
Vale87
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Nazg
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Re: ADOZIONE

Messaggio da Nazg »

Non so se questo testo risponderà a tutti i tuoi dubbi, ma mi pare chiaro rispetto alla materia di cui ti stai interessando.
I dubbi che hai sono finalizzati alla preparazione per l'esame di stato?

Adozione di un maggiorenne

E’ possibile adottare un maggiorenne. La procedura è diversa rispetto a quella dell’adozione del minore. La richiesta si presenta con un domanda in carta semplice, diretta al presidente del tribunale del luogo di residenza dell’adottante.

L'adottato acquista:

- il diritto di anteporre il cognome dell’adottante al proprio
-il diritto a succedere all’adottante nella stessa posizione dei figli legittimi,
-il diritto agli alimenti.

L’adozione ordinaria non muta diritti e doveri dell’adottato verso la famiglia di origine e non produce effetti verso i parenti dell’adottante e verso quelli dell’adottato. Possono chiedere di adottare un maggiorenne le persone (coniugate o meno) che

-non hanno discendenti legittimi o legittimati
- hanno compiuto i 35 anni d'età
- superano di almeno 18 anni l'età di coloro che intendono adottare.

In casi eccezionali il tribunale può autorizzare l'adozione, se l'adottante ha raggiunto almeno i 30 anni d'età, fermo restando la differenza d'età di almeno 18 anni rispetto al soggetto che si intende adottare. E’ richiesto il consenso:

-dell’adottante, dell’adottando e dei loro eventuali coniugi
- dei figli (legittimi o legittimati o naturali riconosciuti) maggiorenni dell’adottante
-dei genitori dell'adottando

Se l'assenso dei genitori dell'adottando o quello dei coniugi dell'adottante o dell'adottato è negato, il tribunale, su istanza dell'adottante, può ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione; allo stesso modo il tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo. Non è necessaria l’assistenza di un legale.
Normativa di riferimento: art. 291 e seguenti codice civile come modificati dalla legge 4 maggio 1983 n. 184

Dove:
La richiesta di adozione di un maggiorenne si presenta al presidente del tribunale del luogo di residenza dell’adottante.

Fonte: Ministero della Giustizia http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg ... ge=mg_14_7
Normativa di riferimento: artt. 291 e ss. cod. civ. come modificati dalla legge 4 maggio 1983 n. 184
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Vale87
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Re: ADOZIONE

Messaggio da Vale87 »

Grazie mille per la risposta che, non mi serve per la preparazione all'esame di stato, ma per rispondere ad una domanda di una mia parente che ha raggiunto i 59 anni di età e intende adottare. Nell'adozione in casi particolari è prevista anche la convivenza dell'adottante con gli adottati, oltre al diritto di anteporre il cognome, al diritto di succedere e al diritto agli alimenti?
Grazie
Vale 87
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