La riforma: figli legittimi e figli naturali

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Nazg
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La riforma: figli legittimi e figli naturali

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Il disegno di legge approvato nel Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2010, si colloca pienamente nell’alveo dell’articolo 30 della Costituzione che, al comma 1, sancisce il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, “anche se nati fuori del matrimonio”.

I punti più rilevanti del disegno di legge:
* si sposta l’attenzione dal concetto di “potestà dei genitori” al più generale concetto delle relazioni che intercorrono tra genitori e figli;
* accanto ai doveri dei genitori - mantenimento, educazione e istruzione (già previsti dalla Costituzione) - viene introdotto il diritto del figlio ad essere assistito moralmente, oltre che a crescere con la propria famiglia, ad avere rapporti con i parenti e ad essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano;
* s'introduce il principio generale della unicità dello stato giuridico di figlio, per effetto del quale le disposizioni in tema di filiazione si applicano a tutti i figli, senza distinzioni, salvi i casi in cui vi siano ragioni per distinguere i figli nati nel matrimonio da quelli nati fuori dal matrimonio (le definizioni di “figli nati nel matrimonio” e “figli nati fuori dal matrimonio”, sostituiscono quelle precedenti di “figli legittimi” e “figli naturali”, adeguando, in tal modo, il codice civile, alla formula lessicale adottata dall’articolo 30 della Costituzione);
* adeguamento della disciplina sulle successioni e sulle donazioni, al fine dell'eliminazione di ogni discriminazione tra figli;
* introduzione della nozione di abbandono, avendo riguardo alla mancanza di assistenza da parte dei genitori e della famiglia che abbia comportato un’irreparabile compromissione nella crescita del minore, fermo restando che non potranno costituire un ostacolo al diritto del minore a vivere nella propria famiglia, le condizioni di indigenza dei genitori;
* viene affermato il principio che il figlio riconosciuto è parente dei parenti del suo genitore;
* si prevede, ai fini del riconoscimento, un abbassamento da 16 a 14 anni, dell’età richiesta per esprimere il consenso.



fonte:
http://www.governo.it/GovernoInforma/Do ... li_status/
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http://www.assistentisociali.org
Canale Youtube di AssistentiSociali.org:
http://y.AssistentiSociali.org
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