primo caso: malato terminale straniero

Rispondi
tettanumi
Baby Utente
Baby Utente
Messaggi: 11
Iscritto il: lun, 14 mar 2011 - 3:09 pm

primo caso: malato terminale straniero

Messaggio da tettanumi »

Ciao a tutti, sono un'assistente sociale e ho iniziato a lavorare da circa 2 settimane presso una Rsa. Il caso che mi si prospetta è di un ragazzo immigrato malato oncologico terminale che è stato inviato presso l'Rsa dall'odo (ospedalizzazione domiciliare oncologica) senza xhe l'UVT ne fosse al corrente.
La Asl si trova per la prima volta ad avere a che fare con una persona straniera e, per qst motivo si è posta il problema sul pagamento delle retta. ( è di loro competenza?)
Vorrei delle delucidazione al riguardo in merito anche ad una normativa specifica.
Io credo che se il ragazzo sia iscritto al SSN il problema nn si ponga, e perciò diventa di competenza della ASl.

Aspetto vostre notizie!!! :)
Avatar utente
tina
Apprendista
Apprendista
Messaggi: 46
Iscritto il: lun, 11 dic 2006 - 11:55 am
Località: rovigo

Re: primo caso: malato terminale straniero

Messaggio da tina »

Ciao.

sarebbe interessante sapere di che nazionalità è il ragazzo (fa la differenza se è un cittadino comunitario oppure no dal punto di vista giuridico). Ha una residenza o solo un domicilio?

Credo che in merito alla retta la 328/00 all'art. 6 co. 4 (se non mi sbaglio) si esprima molto chiaramente... fa riferimento al comune di ultima residenza della persona.
Avatar utente
Nazg
Site Admin
Site Admin
Messaggi: 6196
Iscritto il: mar, 19 set 2006 - 7:49 pm
Località: Pordenone
Contatta:

Re: primo caso: malato terminale straniero

Messaggio da Nazg »

Devi verificare la regolarità del soggiorno in Italia.
è comunitario? extracomunitario?
-----------------------------
http://www.assistentisociali.org
Canale Youtube di AssistentiSociali.org:
http://y.AssistentiSociali.org
tettanumi
Baby Utente
Baby Utente
Messaggi: 11
Iscritto il: lun, 14 mar 2011 - 3:09 pm

Re: primo caso: malato terminale straniero

Messaggio da tettanumi »

Ciao a tutti!
il ragazzo è cittadino rumeno con domicilio, è qui da circa 7 mesi in "visita" dal compagno che invece ha la residenza.
L'Rsa presso cui lavoro riceve la richiesta di ingresso del ragazzo (malato terminale) dall'ospedale di un Comune differente da quello dell'Rsa.
Adesso l'ospedale chiede la dimissione del ragazzo ( in quanto al momento non hanno problemi di posti letto, come, invece avvenuto, nel momento della richiesta d'ingresso in rsa).
L'Rsa ha provveduto ad erogare le prestazioni di cui il ragazzo neccesitava, risulta in struttura da 5 giorni.
Adesso la Asl mi dice che secondo la normativa vigente non potranno essere fatturate e poste a carico del SSN le prestazioni eseguite a favore dl cittadino straniero che non sia in possesso del titolo di assitenza.
- Come posso tutelare il ragazzo? ( non permettendo che in una situazione del genere venga spostato a piacimento, e venga lesa la sua dignità?)
- Come posso tutelare la struttura, che a seguito di una richiesta d'ingresso, adesso si sente comunicare che non potrà percepire la retta giornaliera rsa, in quanto le legge non lo prevede?

Spero che qualcuno mi aiuti, sto già compiendo una ricerca al riguardo, ma confido nella Vostra esperienza!!!!

Spero anche che mi possiate dare delle delucidazioni legislative in merito!!!
marketto_1982
Novizio
Novizio
Messaggi: 105
Iscritto il: gio, 16 ago 2007 - 9:08 am
Località: Conegliano (TV)

Re: primo caso: malato terminale straniero

Messaggio da marketto_1982 »

"Adesso la Asl mi dice che secondo la normativa vigente non potranno essere fatturate e poste a carico del SSN le prestazioni eseguite a favore dl cittadino straniero che non sia in possesso del titolo di assitenza."

ti riporto quello che ho trovato on line..non so se possa essere utile!


L’assistenza sanitaria ai cittadini comunitari dimoranti in Italia, garantita secondo le modalità in ultimo delineate dalla nota informativa del 3 agosto 2007 del Ministero della Salute, prevede anche il diritto alle prestazioni indifferibili ed urgenti per i cittadini comunitari non assicurati, incluse le prestazioni sanitarie(come integrato dalla nota informativa del 19 febbraio 2008) relative a:

1.alla tutela della salute dei minori, ai sensi della "Convenzione di New York sui diritti del fanciullo" del 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva con la legge n. 176/1991
2.alla tutela della maternità e all’interruzione volontaria di gravidanza, a parità di condizione con le donne assistite iscritte al SSN, in applicazione delle leggi n.405/1975 e n. 194/1978 e del decreto ministeriale 10/9/1998.
Infine, devono essere attivate, nei confronti di queste persone, anche per motivi di sanità pubblica nazionale, le campagne di vaccinazione, gli interventi di profilassi internazionale e la profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive, ai sensi della vigente normativa nazionale.

Di tutte queste prestazioni dovrà essere tenuta, da parte delle ASL una contabilità separata, da cui risulti l’identità del cittadino comunitario e le prestazioni ricevute, di cui si terrà conto per l’azione di recupero e negoziazione nei confronti degli Stati competenti in sede comunitaria o diplomatica. In particolare sono in corso con le autorità sanitarie dei paesi neocomunitari trattative per una più opportuna regolamentazione delle procedure e dei rapporti contabili relativi alla mobilità sanitaria internazionale.

Le Regioni sono invitate ad assicurare alle aziende sanitarie ed ospedaliere un adeguato supporto per una omogenea e uniforme applicazione della normativa vigente al fine di assicurare ai propri cittadini una piena tutela del diritto alla salute.

Va ricordato che uno dei principi sanciti dai regolamenti comunitari di sicurezza sociale è quello della parità di trattamento tra l’assistito di uno Stato che si trova in un altro Stato-membro con gli assistiti di questo ultimo.

I cittadini comunitari che si trovano in Italia (residenti o dimoranti), hanno, quindi, diritto agli stessi livelli di assistenza di cui usufruiscono gli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale nei seguenti limiti:

•i titolari di TEAM hanno diritto alle sole prestazioni medicalmente necessarie
•i titolari di modelli E106 (lavoratori, studenti) e E121 (pensionati) hanno diritto all’assistenza sanitaria completa
Completamente parificati agli iscritti al SSN sono coloro che svolgono attività lavorativa sulla base di un contratto di diritto italiano.

Inoltre, godono dell’assistenza sanitaria, con iscrizione al Servizio Sanitario nazionale anche alcune fasce di popolazione particolarmente vulnerabili come le persone vittime della tratta o le vittime di schiavitù, ai sensi della legge n. 17/2007, dell’art.18 del Dlgs.286/1998, dell’art. 13 della legge 228/2003, così come indicato nella nota informativa del 3 agosto 2007.

Rimangono al di fuori di questo quadro quei cittadini comunitari privi di copertura sanitaria e presenti sul territorio nazionale a cui comunque viene garantita la tutela della salute in base ai principi di solidarietà e universalità del Servizio sanitario nazionale.
tettanumi
Baby Utente
Baby Utente
Messaggi: 11
Iscritto il: lun, 14 mar 2011 - 3:09 pm

Re: primo caso: malato terminale straniero

Messaggio da tettanumi »

Grazie mille marketto! :)
ho stampato proprio oggi qst nota.
Il problema di fondo è certamente quello di dimostrare che il ragazzo ha diritto a tali cure e che l'Rsa non può non vedersi pagate qst prestazioni dalla ASL!!! ( in ingresso ci era stao comunicato un loro totale carico!)
Sono 5 giorni che il ragazzo è inserito in RSa e adesso ci chiedono una dimissione ( per via telefonica!), metodo professionale che a parer mio implica una mancanza di assunzione di responsabilità!!!
Come posso dimostrare che la Asl non può sottrarsi a tale funzione?
e soprattutto la norma quando parla di prestazioni indifferibili ed urgenti non scende nel dettaglio...


Ho anche trovato qst:

(ministero della salute)
Nuove decisioni e raccomandazioni della Commissione Amministrativa da applicare dal 1° maggio 2010:

La decisione S 3 considera certamente “prestazioni medicalmente necessarie” le cure vitali ottenibili solo presso strutture terapeutiche qualificate e/o con apparecchiature e/o personale specializzato. Di esse, a mero titolo di esempio, fornisce in allegato un elenco dichiaratamente non esaustivo: dialisi renale, ossigenoterapia, trattamento speciale dell’asma, ecocardiografia in caso di malattie croniche autoimmunitarie, chemioterapia.

“Se l’obiettivo del soggiorno in un altro Stato membro è quello di
beneficiare di prestazioni in natura, comprese quelle connesse a malattie croniche, preesistenti o a un parto queste disposizioni non si applicano”.
In tal caso le relative spese saranno a carico dell’assistito. Va in proposito, però, ricordato che solo il prestatore di cure dell’altro Stato ha il potere di smascherare le cure programmate “mascherate”. Ciò comporta che se ritiene di essere in presenza di una cura programmata (anziché di una cura medicalmente necessaria) richiederà il formulario E 112, cioè l’autorizzazione, o fatturerà direttamente al paziente, mentre se ritiene che le cure richieste siano medicalmente necessarie non fatturerà all’assistito, ma allo Stato competente.
tettanumi
Baby Utente
Baby Utente
Messaggi: 11
Iscritto il: lun, 14 mar 2011 - 3:09 pm

Re: primo caso: malato terminale straniero

Messaggio da tettanumi »

Secondo voi chi deve provvedere a pagare la retta di questo povero ragazzo?
Rispondi