Circolare sugli esperti in convenzione -Giustizia Minorile

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Circolare sugli esperti in convenzione -Giustizia Minorile

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30 gennaio 2008
Circolare sugli esperti in convenzione
La circolare n.7/bis del 21 dicembre 2007 disciplina le modalità di individuazione degli esperti in convenzione con questa amministrazione. Gli aspiranti esperti dovranno presentare un'istanza al Centro per la Giustizia Minorile dove intendono prestare la loro attività professionale. I CGM dovranno inoltrare le istanze alla Direzione Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari entro il 30 marzo 2008.

link di riferimento:
http://www.giustizia.it/minori/indice.htm


testo della circolare:


Protocollo n. 49997 Roma, 21/12/2007

LETTERA CIRCOLARE N. 7 /bis
Allegati n. 2

Alle Direzioni dei Centri
per la Giustizia Minorile
- Loro sedi -


Oggetto: convenzioni con “esperti”, ex art. 80 Legge n.354/75; art. 7 comma 6 e art. 8 comma 2, del D.Lgs. n.272/1989; artt. 131 e 132, del D.P.R. n.230/2000.

La presente circolare intende disciplinare la materia relativa alle convenzioni in oggetto indicate al fine di rendere trasparente ed omogenea a livello nazionale la procedura di individuazione degli “esperti”, le cui prestazioni professionali si rendono necessarie per integrare e potenziare il sistema degli interventi dei servizi minorili nelle attività rivolte all’utenza ed in quelle di coordinamento, monitoraggio e valutazione dei servizi erogati, nonchè di collaborazione con gli Enti Locali ed con il territorio.
Sono da considerarsi “esperti” i professionisti, di età non inferiore ai 25 anni,incensurati, (art.132 del D.P.R. n.230/2000), che hanno svolto documentate esperienze lavorative presso strutture pubbliche e sono in possesso dei seguenti titoli di studio: laurea in psicologia, specializzazione in criminologia, laurea in sociologia, laurea in pedagogia, laurea in scienze dell’educazione, laurea in servizio sociale e corsi di mediazione culturale.

Procedure di selezione

Gli “esperti” in convenzione sono individuati mediante apposite procedure di selezione all’esito delle quali viene attribuito agli stessi un incarico, ai sensi degli artt.80 della Legge n.354/75; 7, comma 6, ed 8, comma 2, del D.Lgs n.272/1989; 131 e 132, del D.P.R. n.230/2000.
Per quanto attiene al contratto instaurato, si precisa che le prestazioni erogate dagli “esperti” si configurano come occasionali attività di natura libero?professionale.
Le procedure selettive sono gestite dalla Direzione Generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari presso la quale verrà nominata una Commissione composta da cinque membri interni, uno dei quali con funzioni di segretario, e da un membro esterno, individuato
possibilmente di concerto con le Università o con gli Ordini professionali o con le Associazioni professionali di categoria.
Le domande degli aspiranti “esperti” dovranno pervenire ogni anno, entro il 30 marzo, alla- Direzione Generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari per il tramite dei Centri per la giustizia minorile, a pena di irricevibilità.
La selezione verrà effettuata attraverso la valutazione dei titoli professionali posseduti dal professionista che ha avanzato richiesta al Centro per la Giustizia Minorile, e un colloquio attitudinale orientato a valutarne le competenze professionali, la capacità di lettura delle dinamiche e dei contesti organizzativi e relazionali.
La Commissione attribuirà a ciascun aspirante “esperto” un punteggio massimo di 100 secondo i seguenti criteri:
1.un massimo di 60 punti ai titoli formativi, accademici e professionali, prodotti anche nelle forme di autocertificazione nella domanda presentata;
2.un massimo di 40 punti per il colloquio attitudinale.
Per quanto attiene ai punteggi attribuiti ai titoli di cui al punto 1, saranno privilegiati i titoli di specializzazione, i master, i dottorati di ricerca, i corsi di perfezionamento, le esperienze lavorative e/o professionali, che abbiano attinenza con l’attività che l’aspirante esperto dovrà svolgere. Per le figure professionali per le quali è stato istituito l’albo ne è richiesta l’iscrizione.
Il punteggio relativo ai singoli titoli sarà definito anteriormente alla selezione.
All’esito della procedura di selezione verrà formata una graduatoria- elenco degli “esperti”- per ciascun distretto di Corte d’Appello, che sarà inviata ai competenti Centri per la giustizia minorile e pubblicata sul sito Internet www.giustiziaminorile.it.
L’aspirante esperto che ha partecipato alla selezione deve risiedere – all’atto dell’inserimento nel predetto elenco - nella Regione ove insiste il Distretto di Corte di Appello prescelto.
La cancellazione e la contestuale reiscrizione negli elenchi di altre Regioni per gli esperti che trasferiscano la residenza potrà avvenire, fermo restando l’anzianità acquisita, mediante un provvedimento della Direzione Generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari, sulla base di una domanda presentata dall’interessato e trasmessa per tramite del Centro competente.
L’elenco degli esperti verrà aggiornato ogni due anni, attraverso le procedure indicate nella presente circolare, qualora sussistano agli atti dell’ufficio nuove istanze di “aspiranti esperti”. Si attingerà in ogni caso alla graduatoria nazionale per scorrimento.
La scelta da parte dei Direttori dei Centri va effettuata nel rispetto dell’ordine cronologico di prima iscrizione.

Linee guida per la gestione amministrativa degli esperti.

Il Direttore del Centro per la giustizia minorile provvederà a stipulare l’accordo/i con gli esperti, utilizzando lo schema di cui all’allegato n.1, sulla base della graduatoria trasmessa dalla Direzione Generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari ed in relazione a motivate esigenze di servizio, limitatamente allo stanziamento assegnato sul relativo capitolo di bilancio.
Tale documentazione dovrà essere trasmessa in copia alla Direzione Generale competente.
L’incarico potrà essere temporaneamente sospeso, previa intesa con il Centro per la giustizia minorile, per motivate e giustificate esigenze professionali o di salute del professionista. Anche in tale ipotesi, la relativa documentazione deve essere trasmessa alla Direzione Generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari.
La sospensione per i motivi di cui sopra, non potrà essere superiore, nell’anno riferito all’ incarico, a tre mesi complessivi e a cinque mesi in caso di maternità. In detto periodo la Direzione del Centro potrà, previa richiesta del Servizio interessato, nominare un sostituto, da individuare tra gli esperti già operanti nell’ambito del distretto, se disponibile, o attingendo all’elenco distrettuale degli esperti, seguendo l’ordine della graduatoria. Decorso tale periodo, qualora l’esperto non dia la propria disponibilità a riprendere l’attività, l’incarico decade.
E’ facoltà della Direzione del Centro provvedere alla sostituzione utilizzando le medesime procedure sopra indicate.
Il monte ore, individuato dai Servizi e successivamente assegnato dai Direttori dei Centri ai professionisti in convenzione, dovrà essere compreso tra un minimo di 30 ed un massimo di 80 ore mensili e preventivamente autorizzato dalla Direzione Generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari- , su richiesta del Direttore del Centro debitamente motivata per attività, progetti, interventi o specifiche esigenze dei minori o giovani adulti e /o particolari flussi di utenza.
L’incarico può essere anche rinnovato previa valutazione del Direttore del Centro ed previa autorizzazione della Direzione Generale competente.
Il monte ore assegnato potrà avere una diversa articolazione, previa autorizzazione della Direzione Generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari, sulla base di motivata e documentata richiesta da parte del Direttore del Centro. Le prestazioni non potranno avere la durata superiore alle 8 ore giornaliere.

Il professionista può essere ammesso a partecipare alle iniziative di formazione specializzata, verifica professionale e di aggiornamento promosse dall’Amministrazione della Giustizia Minorile o da altri Enti, previo accordo del Direttore del Centro e autorizzazione della Direzione Generale competente, per un numero non superiore a 30 ore annuali retribuibili nell’ambito di quelle autorizzate.
L’esperto dovrà impegnarsi a presentare mensilmente alla Direzione del Centro per la Giustizia Minorile:
sintetica descrizione delle attività svolte, nonché della data e delle ore delle singole prestazioni effettuate, servendosi dell’apposita scheda riepilogativa (modello – allegato 2);
la richiesta di liquidazione dovrà recare la data di emissione, essere sottoscritta dal professionista e convalidata dalla Direzione del Servizio Minorile in cui opera;
la parcella relativa alle prestazioni rese secondo il regime fiscale del soggetto richiedente il compenso.
Il compenso sarà liquidato entro 30 giorni dal momento della trasmissione della parcella e della relativa scheda riepilogativa agli uffici competenti del Centro e, comunque, non oltre 6 mesi dall’emissione della parcella e relativa documentazione.
Le Direzioni dei Centri sono tenute, infine, ad inviare annualmente, nell’ambito del documento di programmazione, uno schema completo, secondo il modello allegato (allegato n.1), dell’organizzazione degli esperti nell’ambito del distretto di competenza.
In considerazione del fatto che il carico di lavoro del singolo esperto può subire delle variazioni in relazione ai flussi di utenza e alle esigenze dei servizi, le Direzioni dei Centri potranno autorizzarne la compensazione delle prestazioni effettuate, in eccedenza o in difetto, entro i due mesi successivi a quello in cui si sono verificate le predette variazioni.
Non potranno essere liquidate prestazioni eccedenti il monte ore autorizzato per l’anno di vigenza dell’accordo.
Le convenzioni in atto o soggette a rinnovo dovranno scadere improrogabilmente entro la data del 30.06.2008.
La Direzione Generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari trasmetterà entro il 30 maggio 2008 gli esiti delle procedure selettive, pubblicando gli elenchi degli esperti, redatte per ciascun distretto di Corte d’Appello, secondo l’ordine di graduazione stabilito dalla Commissione nazionale di valutazione, sul sito Internet della Giustizia Minorile, www.giustiziaminorile.it.
A tale elenco i Centri potranno attingere a far data dal 15 giugno 2008 per la scelta del esperto/i con cui stipulare l’accordo/i fissando il termine di scadenza alla data del 31.12.2008.
Dal 1 Gennaio 2009 gli accordi avranno durata annuale.
Si trasmette la presente Circolare alle Direzioni dei Centri per la giustizia minorile, alle quali si demanda per le consequenziali attività di comunicazione ai Servizi Minorili e all’Autorità Giudiziaria, nonché per la relativa diffusione e pubblicizzazione di rito presso: i Centri ed i Servizi Minorili dipendenti, i Tribunali per i Minorenni, le Procure presso i Tribunali dei Minorenni, le sezioni per Minorenni delle Corti d’Appello, gli Ordini Professionali e le Associazioni di categoria professionale.
Le precedenti disposizioni in materia sono abrogate.
Si chiede di assicurare l’esatto adempimento.


Roma, 21.12.2007
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