Ciao, chiedo informazioni in merito alla sospensione della responsabilità genitoriale di uno dei due genitori.
In particolare, il genitore "sospeso":
- deve essere informato dal Servizio Specialistico di Neuropsichiatria Infantile sull'esito delle valutazioni del figlio e della conseguente opportunità di presentazione in commissione per eventuale certificazione 104/1992?
- può andare ai colloqui con la scuola e dal pediatra?
- può chiedere l'esenzione sanitaria per il figlio in quanto disoccupato?
Mi potete indicare qualche testo/articolo che approfondisce in termini concreti i diritti ed i limiti conseguenti la sospensione della responsabilità genitoriale?
Grazie, Sara.
Sospensione della responsabilità genitoriale
- ugo.albano
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Re: Sospensione della responsabilità genitoriale
Premesso che la responsabilità genitoriale può essere dichiarata decaduta ex art.330 CC, sembra di capire che, nel caso specifico, questa "sospensione" sia da identificare nell'art. 333 CC.
Questo recita: "....Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore......."
Ordunque, nel Decreto che dispone questa sospensione dev'esserci la regolamentazione dei compiti. Invito quindi a leggere l'Atto.
A rigor di logica se per sospensione si intende il "non esercizio", tutti i compiti (esenzione sanitaria, rapporti con scuola e neuropsichiatra) sono esclusi. Quindi la risposta è NO, a meno che il Decreto non li espliciti.
Poi, va beh, ma se una responsabilità è "sospesa", è perchè il genitore non si interessava del figlio, mi pare. Ora con questo disposto questo genitore si sveglia all'improvviso e vuole interessarsi del figlio? A me sembra un paradosso........
Questo recita: "....Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore......."
Ordunque, nel Decreto che dispone questa sospensione dev'esserci la regolamentazione dei compiti. Invito quindi a leggere l'Atto.
A rigor di logica se per sospensione si intende il "non esercizio", tutti i compiti (esenzione sanitaria, rapporti con scuola e neuropsichiatra) sono esclusi. Quindi la risposta è NO, a meno che il Decreto non li espliciti.
Poi, va beh, ma se una responsabilità è "sospesa", è perchè il genitore non si interessava del figlio, mi pare. Ora con questo disposto questo genitore si sveglia all'improvviso e vuole interessarsi del figlio? A me sembra un paradosso........