Gentile Ugo Albano,
La ringrazio per la disponibilità mostrata nel voler proseguire il confronto e consentirmi di meglio comprendere le modalità con cui questo delicato tema viene affrontato dai Servizi.
Naturalmente non mi aspetto che possa esservi una assoluta adesione od uniformità di applicazione al punto di vista da Lei indicatomi, come d'altronde accade in qualsiasi altro ambito professionale.
ugo.albano ha scritto:
Si tratta infatti - quella di identificare il segnalante e/o mantenere il suo anonimato se da lui richiesto e se così valutato- di una discrezionalità agita dalle forze dell'Ordine. E' logico che agli atti deve risultare chi segnala. Altra cosa è però "non procedere" se il segnalante non si qualifica.
Mi corregga se sto male interpretando: in buona sostanza laddove vi fosse anche una segnalazione del tutto anonima, mi pare di capire che sia ipotizzabile nel Suo discorso comunque una qualche attività da parte delle Forze dell'Ordine.
Attività che se ben comprendo potrebbe essere precedente (o indipendente) alla trasmissione della notizia di reato alla Autorità Giudiziaria, per la necessaria iscrizione nell'opportuno Registro delle Notizie di Reato.
Personalmente fatico a ritenere tale possibilità una opzione, in quanto espressamente esclusa dall'art 240 c.p.p:" I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato".
Differenti orientamenti espressi dalla giurisprudenza, seppur rilevanti, risultano essere appunto "orientamenti" e non certo Legge dello Stato.
Inoltre ho sovente riscontrato, da parte delle Forze dell'Ordine l'esplicita conferma che, a differenza di un tempo ormai lungamente passato in cui esisteva una sorta di agente di quartiere, l'orientamento delle stesse è di evitare qualsiasi intervento non urgente o doverosamente procedibile d'ufficio, laddove non vi sia un conferimento di incarico da parte della sopra menzionata Autorità Giudiziaria.
Mi è parso un condivisibile criterio di garanzia.
ugo.albano ha scritto:
Mi sembra una questione di lana caprina. E' come se io, per esempio, avessi paura del mio vicino spacciatore e, per "imboccare" le forze dell'ordine, chiedessi di non esser identificato. Un buon agente prende per buona la mia imbeccata, verifica e procede, come è suo compito. Al contrario, se la non identificazione è motivo di non azione, la cosa si giustifica da sè nel valore (di omissione).
Proverei, per verifica di corretta mia comprensione, a mantenere l'esempio pur cambiandone la prospettiva.
Se fosse il Suo vicino a sostenere che Lei si dedica allo spaccio, (o che maltratta in qualche misura i suoi figli, visto che siamo nella sezione Minori del Forum), un buon agente potrebbe/dovrebbe a Suo avviso prendere per buona l'imbeccata del suo confinante e, pur senza identificarlo, procedere ad una autonoma verifica di qualche tipo?
Non dovrebbe forse, prima di avviare qualsivoglia attività - che potrà risultare fortemente interferente nell'ambito delicato di una famiglia e di minori coinvolti- notiziarne seppur urgentemente l'Autorità Giudiziaria ed ottenerne almeno l'apertura di un formale procedimento?
Inoltre, un buon agente non dovrebbe attentamente saggiare anche la credibilità, terzietà del segnalante, e ancor prima di credere a quanto riferitogli, di annotare nome e cognome di quest'ultimo?
Siamo in un paese in cui il conflitto personale è diffuso e spesso acerrimo, le liti condominiali (e coniugali) affollano ed affossano i Tribunali.
E' pertanto perfettamente possibile che si possano strumentalmente depositare insinuazioni volte a colpire "l'avversario" laddove egli è più vulnerabile: ed i figli minori lo sono sempre.
Certamente si avvierà un procedimento di verifica da parte dei Servizi e della Autorità Giudiziaria in merito alla reale fondatezza delle accuse mosse.
Tuttavia esiste ed è sensibile anche una dimensione del disagio determinato dalla improvvisa interferenza che verrà ad interessare il nucleo oggetto di solerte (e inatteso) attenzionamento.
Nessuno può sentirsi perfettamente a suo agio mentre è osservato, nessuno può sentirsi al riparo, o protetto, quando è posto in discussione, anzi a rischio, il suo rapporto con i propri figli o con i propri genitori.
Nessuno infine può ritenersi od essere certamente al riparo da errori giudiziari che qui, come in ogni altro ambito del diritto (ma estenderei con "dell'attività umana") esistono ed esisteranno sempre.
Il supremo interesse del minore può coincidere con la volontà ritorsiva di un vicino di casa male informato o male intenzionato?
E può credersi essere nell'interesse del minore che il nucleo ove egli vive venga sottoposto a radiografia (qualcuno si spinge a parlare di "autopsia") sulla base di dichiarazioni fornite da terzi, di cui non sia come minimo stata adeguatamente verificata la neutralità oltre che credibilità, e che magari non vogliono neppure risultare ben identificabili?
Lo strumento (e le risorse) messe a disposizione dal Legislatore sono ampie e a totale ed esclusivo beneficio del minore. Ma gli abusi, le strumentalizzazioni nel ricorso a tali strumenti (e risorse) quando non assumano addirittura carattere spiccatamente persecutorio, sono adeguatamente individuate e poi perseguite?
Ringrazio Lei, come di consueto, o altri Suoi Colleghi che vorranno intervenire, per la disponibilità.
M.