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ilykitty
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Messaggio da ilykitty »

Vorrei sapere qualcosa in più circa i minori immigrati che chiedono l'elemosina. Sono completamente a digiuno... vorrei capire di più sul mondo "elemosina in generale".


grazie
MonicaB
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Re: info elemosina

Messaggio da MonicaB »

In che senso? Non mi è chiaro. Cosa può fare l'assistente sociale?
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Nazg
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Re: info elemosina

Messaggio da Nazg »

Partiamo dal Codice Penale:
[Art. 670. Mendicità. (1)
Chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto fino a tre mesi.
La pena è dell'arresto da uno a sei mesi se il fatto è compiuto in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà.]
(1) Articolo abrogato dall'art. 18, Legge 25 giugno 1999, n. 205.

[Art. 671. Impiego di minori nell'accattonaggio. (1)
Chiunque si vale, per mendicare, di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, la quale sia sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, ovvero permette che tale persona mendichi, o che altri se ne valga per mendicare, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.
Qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, la condanna importa la sospensione dall'esercizio della patria potestà o dall'ufficio di tutore.]
(1) Articolo abrogato dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94

Dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 3 comma 19
«Art. 600-octies. - (Impiego di minori nell’accattonaggio). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni»


Trattandosi quindi di minori che chiedono l'elemosina la responsabilità dovrebbe essere dei genitori che potrebbero da un lato incentivare il comportamento oppure dall'altro omettere il proprio compito genitoriale non interessandosi di cosa stiano facendo i figli minorenni.
Si potrebbero quindi configurare altri tipi di reati, come il maltrattamento (Art. 572. C.P.
Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli) o la Riduzione o il mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 C.P.).

Come pubblico ufficiale dovrebbe esserci quindi la segnalazione alle forze dell'ordine.
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