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Caro collega, ti invio la risposta che ho mandato ad analogo quesito in questa sezione. Il discorso è complesso: se un Comune cancella una persona per irreperibilità significa che è stato virtuoso e vigile e ha fatto tutte le verifiche che gli competono, quindi se la persona senza fissa dimora non ha residenza da nessuna parte gli interventi assistenziali non possono essere imputati all'ultimo comune di residenza, bensì vanno imputati al Comune dove la persona è stata rinvenuta (comune di domicilio). Se invece il senza fissa dimora ha comnque la residenza da qualche parte il Comune dove viene trovato ha il compito di garantire gli interventi indifferibili ed urgenti (pasto, pernottamento, doccia) e il biglietto ferroviario al minor costo per farlo tornare nel suo comune di residenza se lui vuole, se non vuole solo gli interventi urgenti. Si dà comunque comunicazione al comune di residenza e si chiede il rimborso delle spese. La persona senza residenza da nessuna parte, secondo il regolamento anagrafico può chiedere residenza (ed il comune non può rifiutarsi) o nel Comune di nascita o nell'ultimo comune in cui ha risieduto. La residneza è fondamentale non solo per gli interventi sociali ma anche per quelli sanitari. Spero di esserti stata utile. Nel caso che ho seguito io (per questo sono così informata) ho fatto un quesito alla regione che mi ha risposto in questi termini. Saluti Monica
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