Informativa sulla Formazione continua

Tavola di discussione sulle questioni relative all'Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali e agli Ordini Regionali.
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Informativa sulla Formazione continua

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Comunicato stampa del CNOAS del 21 maggio 2014

Informativa sulla Formazione continua

L’esigenza di formazione, sentita dall’intera categoria professionale, aveva indotto il Consiglio nazionale ad introdurre un sistema sperimentale di formazione continua fin dall’anno 2009.
Dopo tre anni, il Governo della Repubblica, avvertendo l’esigenza di ammodernare la disciplina degli ordini professionali, ha emanato il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n. 137, con cui ha riformato gli Ordinamenti professionali ed ha reso obbligatoria, per tutti gli Ordini, la formazione continua.

La nostra categoria ha ritenuto di dare attuazione alla norma coinvolgendo in maniera attiva e partecipativa tutti i colleghi attraverso gli organi rappresentativi. Ne è così scaturito un testo base ampiamente condiviso ed approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 18 gennaio 2013.

Dal successivo invio al Ministero della Giustizia, per il prescritto parere obbligatorio, ai sensi dell’art. 7 terzo comma del precitato DPR, sono derivate le modifiche richieste dal Ministero con nota del 29 ottobre 2013, e deliberate dal Consiglio nazionale nella seduta del 10 gennaio 2014.

Il nuovo regolamento per la formazione continua degli assistenti sociali, entrato in vigore il 13 febbraio 2014, persegue come obiettivi strategici l’accrescimento, l’approfondimento e l’aggiornamento delle conoscenze e delle competenze professionali. Disciplina gli obblighi formativi che fanno carico a ciascun professionista iscritto all’Albo e reca, come innovazione di maggiore portata, un sistema di autorizzazione per i soggetti pubblici o privati che intendono svolgere attività formative rivolte ad assistenti sociali, in adempimento di quanto richiesto obbligatoriamente dalla norma.

Tali soggetti, attraverso l’accesso al sistema presente sul sito del Consiglio nazionale, inviano richiesta di autorizzazione al CNOAS che, effettuata l’attività istruttoria, inoltra al Ministro della Giustizia la proposta di delibera di accettazione o diniego dell’autorizzazione, al fine di ottenere il prescritto parere vincolante. Ricevuto il suddetto parere il Consiglio nazionale, nella prima seduta utile, delibera, conformemente a quanto deciso in sede ministeriale, circa l’accettazione o il diniego dell’autorizzazione, dandone comunicazione all’interessato.

Tale procedura è stata già applicata per le agenzie accreditate dal Consiglio nazionale con il previgente regolamento, rispetto alle quali è stata inviata una proposta di delibera al Ministero da cui non è ancora pervenuto il prescritto parere vincolante.

Il nuovo regolamento ha confermato, inoltre, il sistema per l’accreditamento dei formatori già previsto dal previgente regolamento adottato dal CNOAS su base deontologica.
I formatori, in quanto singole persone fisiche, assistenti sociali e non, possono inoltrare richiesta di accreditamento al Consiglio nazionale, per l’inserimento nel relativo registro, seguendo la procedura telematica presente sul sito del CNOAS.

Il Consiglio nazionale, ricevuta la domanda di accreditamento, previa istruttoria, delibera circa l’accreditamento o il diniego dell’accreditamento, dandone comunicazione all’interessato.

Nel sistema di accreditamento del formatore non è previsto il parere ministeriale.

Attualmente sul sito del Consiglio nazionale è attivo il registro dei formatori accreditati che hanno inviato, in base ad una delibera di proroga del previgente sistema di accreditamento e su richiesta del Consiglio stesso, una autocertificazione con la quale hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento per essere accreditati e inseriti nel registro.

L’accreditamento del formatore e l’iscrizione nel relativo registro non costituisce autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, DPR 137/2012.

Il formatore singolo che intenda realizzare in proprio un’attività formativa rivolta ad assistenti sociali, per la quale richiede il riconoscimento dei crediti formativi è infatti sottoposto al regime autorizzatorio previsto per le agenzie e deve quindi essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 comma 3 del regolamento per la formazione continua degli assistenti sociali.

Il sistema presente sul sito del Consiglio nazionale dell’Ordine consentirà la richiesta dei crediti formativi solo ai soggetti (agenzie, associazioni, singoli formatori) che siano stati già autorizzati ad erogare formazione agli assistenti sociali attraverso il parere vincolante del Ministro, secondo la procedura sopra indicata.

In sintesi, i percorsi sono i seguenti:

SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI CHE INTENDANO SVOLGERE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AD ASSISTENTI SOCIALI
1. Richiesta telematica al CNOAS
2. Istruttoria del CNOAS ed invio al Ministero
3. Parere vincolante del Ministero
4. Delibera CNOAS di accettazione o diniego della domanda
5. Risposta all’interessato.

FORMATORI (singole persone fisiche, assistenti sociali e non)
1. Richiesta telematica al CNOAS
2. Istruttoria del CNOAS
3. Delibera CNOAS di accettazione o diniego della domanda
4. Risposta all’interessato.

FORMATORI CHE INTENDANO REALIZZARE IN PROPRIO ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AD ASSISTENTI SOCIALI
Sono sottoposti al regime autorizzatorio previsto per le Agenzie.

fonte:
http://www.cnoas.it/Press_and_Media/Com ... 4_190.html
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http://www.assistentisociali.org
Canale Youtube di AssistentiSociali.org:
http://y.AssistentiSociali.org
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