Accesso alle relazioni sociali nel procedimento minorile
Accesso alle relazioni sociali nel procedimento minorile
Salve a tutti, vorrei approfondire la questione dell' accesso alle relazioni sociali inviate al Tribunale per i Minori, da parte dell' utente...In questo caso si tratta della segnalazione di una situazione di pregiudizio per un minore...i genitori mi hanno chiesto di leggere le relazioni inviate al T.M. Posto che è un dovere definito dal codice deontologico quello di garantire l'accesso alla documentazione che riguarda l' utente, è necessario che l' utente faccia una formale richiesta di accesso agli atti, o è sufficiente la richiesta verbale? Come vi comportate in casi come questi?
- Nazg
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Re: Accesso alle relazioni sociali nel procedimento minorile
1- gli utenti possono chiedere l'accesso agli atti direttamente al Tribunale per i Minorenni
2- l'accesso agli atti deve essere fatto in forma scritta e motivata
3- quando si ha in carico un caso, è bene condividere i contenuti della relazione con gli utenti, perchè la trasparenza è importante. Ovviamente diverso è quando si evidenzia un reato e ci sono delle indagini da fare da parte dell'autorità giudiziaria competente.
2- l'accesso agli atti deve essere fatto in forma scritta e motivata
3- quando si ha in carico un caso, è bene condividere i contenuti della relazione con gli utenti, perchè la trasparenza è importante. Ovviamente diverso è quando si evidenzia un reato e ci sono delle indagini da fare da parte dell'autorità giudiziaria competente.
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Re: Accesso alle relazioni sociali nel procedimento minorile
Una precisazione:
l'accesso agli atti pubblici (e la cartella di servizio sociale lo è) è permesso dal 1990 (L.241/1990 e successive modifiche. L'accesso ai "dati personali è invece riservato all'interessato a chi vi abbia interesse fin dal 1996 (tutto confermato col codice di protezione dei dati, D. Lsgl. del2003).
Il procedimento minorile è un procedimento pubblico, il minore sono titolai all'eccesso. Pure i genitori, che hanno lo potestà. Deroghe possono venir imposte solo da regolamenti o da leggi speciali.
Il caso più frequente è quello di genitori che si sentono "manipolati" dai colleghi e chiedono accesso alle relazioni. Orbene, questo è un loro sacrosanto diritto.
Ne consegue che è un sacrosanto devere nostro giustificare dati, fatti ed interpretazioni. Al contrario, il rischio di falso ideologicpo o abuso d'ufficio o falso in atto publico è sempre dietro l'angolo.
Basta poco, come diceva Nazg: basta far leggere le relazioni agli utenti. Nei nostri procedimenti non c'è alcun segreto di stato o di pulcinella. Anche il "pregiudizio" va dimostrato, provato, giustificato. E ciò è professionalità.
Insomma, la fonte è il Diritto, non il codice deontologico, ....
Buona domenica!
l'accesso agli atti pubblici (e la cartella di servizio sociale lo è) è permesso dal 1990 (L.241/1990 e successive modifiche. L'accesso ai "dati personali è invece riservato all'interessato a chi vi abbia interesse fin dal 1996 (tutto confermato col codice di protezione dei dati, D. Lsgl. del2003).
Il procedimento minorile è un procedimento pubblico, il minore sono titolai all'eccesso. Pure i genitori, che hanno lo potestà. Deroghe possono venir imposte solo da regolamenti o da leggi speciali.
Il caso più frequente è quello di genitori che si sentono "manipolati" dai colleghi e chiedono accesso alle relazioni. Orbene, questo è un loro sacrosanto diritto.
Ne consegue che è un sacrosanto devere nostro giustificare dati, fatti ed interpretazioni. Al contrario, il rischio di falso ideologicpo o abuso d'ufficio o falso in atto publico è sempre dietro l'angolo.
Basta poco, come diceva Nazg: basta far leggere le relazioni agli utenti. Nei nostri procedimenti non c'è alcun segreto di stato o di pulcinella. Anche il "pregiudizio" va dimostrato, provato, giustificato. E ciò è professionalità.
Insomma, la fonte è il Diritto, non il codice deontologico, ....
Buona domenica!
Re: Accesso alle relazioni sociali nel procedimento minorile
La richiesta di accesso all'atto amministrativo è possibile anche in forma verbale, qualora non vi siano dei dubbi circa la leggittimazione del richiedente, la sua identità, i suoi poteri rappresentativi, la sussistenza dell'interesse all'accesso, l'accessibilità del documento o l' esistenza di controinteressati.
Ogni ente deve essere dotato di regolamento che disciplina le modalità di accesso e soprattutto individua il responsabile del procedimento d'accesso che è il responsabile dell'Ufficio o un suo delegato (formalmente delegato).
Se tu non sei il reponsabile del servizio probabilmente non sei tu che devi decidere sull' accessibilità agli atti, ma il tuo responsabile che potrà decidere di accogliere l'istanza, negarla totalmente o parzialmente, differire l'accesso. Non esiste una risposta univoca per ogni atto amministrativo anche nella procedura minorile, ma vanno valutati di volta in volta vari elementi ( presenza di controinteressati, eventuali dati sensibili di terzi contenuti nella documentazione,la presenza di indagini giudiziarie in corso ecc.) anche se l' accesso dovrebbe essere sempre garantito salvo le eccezioni previste dalla legge e dal regolamento dell'ente.
Ciao
Ogni ente deve essere dotato di regolamento che disciplina le modalità di accesso e soprattutto individua il responsabile del procedimento d'accesso che è il responsabile dell'Ufficio o un suo delegato (formalmente delegato).
Se tu non sei il reponsabile del servizio probabilmente non sei tu che devi decidere sull' accessibilità agli atti, ma il tuo responsabile che potrà decidere di accogliere l'istanza, negarla totalmente o parzialmente, differire l'accesso. Non esiste una risposta univoca per ogni atto amministrativo anche nella procedura minorile, ma vanno valutati di volta in volta vari elementi ( presenza di controinteressati, eventuali dati sensibili di terzi contenuti nella documentazione,la presenza di indagini giudiziarie in corso ecc.) anche se l' accesso dovrebbe essere sempre garantito salvo le eccezioni previste dalla legge e dal regolamento dell'ente.
Ciao
Re: Accesso alle relazioni sociali nel procedimento minorile
Caro Ugo, è sicuramente vero che la fonte è il diritto, ma la risposta non mi sembra così scontata dato che ho avuto due diverse riposte: una collega afferma che la richiesta deve essere fatta per iscritto e deve essere motivata, l' altra che può essere fatta anche verbalmente..quindi la questione non è così chiara..ugo.albano ha scritto:
Basta poco, come diceva Nazg: basta far leggere le relazioni agli utenti. Nei nostri procedimenti non c'è alcun segreto di stato o di pulcinella. Anche il "pregiudizio" va dimostrato, provato, giustificato. E ciò è professionalità.
Insomma, la fonte è il Diritto, non il codice deontologico, ....
E' poi sicuramente vero quello che tu affermi, che nei nostri procedimenti non c'è alcun segreto, però è anche vero che gestire certe situazioni da soli come professionisti non è facile, soprattutto quando si tratta di situazioni di minori in situazione di pregiudizio..
- ugo.albano
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Re: Accesso alle relazioni sociali nel procedimento minorile
Cara Didina,
dalla confusione delle pratiche si esce sempre col Diritto: "dura lex, sed lex", dicevano i latini. Ci può pure essere un regolamento che disciplina il diritto di accesso (modalità, tempi, ecc), ma NON ESISTE che qualcuno deve/può decidere sul diritto di accesso. Se il cittadino esplicita la volontà all'accesso e non ci sono ostatività di legge (dico "di legge"), l'accesso deve essere permesso.
Tutela: non siamo noi a decidere sul pregiudizio, è il Giudice. Se i fatti hanno rilevanza penale c'è un segreto istruttorio che va rispettato. Che non sia facile lo so: è per questo che è importante la collaborazione con la Polizia, a loro spetta l'indagine penale, a noi l'aspetto di osservazione, deduzione, formulazione di ipotesi da sottoporre al Giudice.
Io raccomando sempre TANTA ponderatezza. Prendere fischi per fiaschi significa creare danni nel rapporto tra genitori e figli. Quindi inviterei a governare l'onnipotenza e a riportare la potestà al Giudice.
Saluti.
dalla confusione delle pratiche si esce sempre col Diritto: "dura lex, sed lex", dicevano i latini. Ci può pure essere un regolamento che disciplina il diritto di accesso (modalità, tempi, ecc), ma NON ESISTE che qualcuno deve/può decidere sul diritto di accesso. Se il cittadino esplicita la volontà all'accesso e non ci sono ostatività di legge (dico "di legge"), l'accesso deve essere permesso.
Tutela: non siamo noi a decidere sul pregiudizio, è il Giudice. Se i fatti hanno rilevanza penale c'è un segreto istruttorio che va rispettato. Che non sia facile lo so: è per questo che è importante la collaborazione con la Polizia, a loro spetta l'indagine penale, a noi l'aspetto di osservazione, deduzione, formulazione di ipotesi da sottoporre al Giudice.
Io raccomando sempre TANTA ponderatezza. Prendere fischi per fiaschi significa creare danni nel rapporto tra genitori e figli. Quindi inviterei a governare l'onnipotenza e a riportare la potestà al Giudice.
Saluti.
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- Baby Utente
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Re: Accesso alle relazioni sociali nel procedimento minorile
ma allora a cosa serve il nostro codice deontologico?
Betty
Betty
Re: Accesso alle relazioni sociali nel procedimento minorile
Come dice Ugo Albano è la legge che definisce la nostra pratica (prima la legge poi i codici deontologici). Per quanto riguarda le modalità d'accesso - formale e informale - e i casi di esclusione dello stesso li trovi nel DPR n. 352/92 "Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (2), recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" a cui mi sono riferita per risponderti. Ciao
Re: Accesso alle relazioni sociali nel procedimento minorile
Una domanda.
Quando vi è una indagine in corso, ed il Tribunale, o meglio la Procura richiede di verificare uno specifico aspetto o elemento, capita che l'assistente sociale debba e possa raccogliere dati (es. luogo, date, altri elementi oggettivi) unicamente dai genitori del minore, che mediante il loro apporto descrittivo, delineano l'evento o l'aspetto oggetto di indagine.
Ora, qual è il senso del negare, ai genitori richiedenti, l'accesso alla relazione prodotta, anche limitatamente ai dati raccolti unicamente dagli stessi genitori?
Trattandosi di fatti a loro noti, anzi, unicamente dagli stessi pervenuti, non si disvelerebbe alcunché, piuttosto, si eviterebbe che quegli stessi dati possano essere riportati all'Autorità Giudiziaria in forma inesatta o non veritiera, magari a causa di comprensibile errata interpretazione o comprensione da parte dell'operatore, o per banale dimenticanza dovuta all'intervallo di tempo trascorso fra il momento della raccolta verbale dei dati e la loro trasposizione cartacea.
Tale diniego risulta per me immotivato e non giustificabile, tanto che non mi pare di aver ravvisato un divieto esplicito di informare i genitori, neppure nelle linee guida all'effettuazione dell'indagine psicosociale messe a disposizione da alcuni Tribunali/Procure, ma solo indicazioni mirate ad un riserbo prudenziale in caso di indagini in corso.
Ritengo che la relazione indirizzata alla Procura debba necessariamente riferire unicamente fatti, e non (rischiose) opinioni o interpretazioni aggiunte dall'operatore. La neutralità del giudicante è' un principio cardine del nostro sistema giudiziario, così come il contraddittorio.
Si capisce che ciò non possa avvenire in caso di indagini svolte in segretezza, ma per lo più ciò che viene contestato nelle relazioni psicosociali è la scorretta ricostruzione o trasmissione degli eventi o l'interpretazione degli stessi, magari addirittura orientata da mere opinioni dell'operatore.
Ringrazio anticipatamente.
Quando vi è una indagine in corso, ed il Tribunale, o meglio la Procura richiede di verificare uno specifico aspetto o elemento, capita che l'assistente sociale debba e possa raccogliere dati (es. luogo, date, altri elementi oggettivi) unicamente dai genitori del minore, che mediante il loro apporto descrittivo, delineano l'evento o l'aspetto oggetto di indagine.
Ora, qual è il senso del negare, ai genitori richiedenti, l'accesso alla relazione prodotta, anche limitatamente ai dati raccolti unicamente dagli stessi genitori?
Trattandosi di fatti a loro noti, anzi, unicamente dagli stessi pervenuti, non si disvelerebbe alcunché, piuttosto, si eviterebbe che quegli stessi dati possano essere riportati all'Autorità Giudiziaria in forma inesatta o non veritiera, magari a causa di comprensibile errata interpretazione o comprensione da parte dell'operatore, o per banale dimenticanza dovuta all'intervallo di tempo trascorso fra il momento della raccolta verbale dei dati e la loro trasposizione cartacea.
Tale diniego risulta per me immotivato e non giustificabile, tanto che non mi pare di aver ravvisato un divieto esplicito di informare i genitori, neppure nelle linee guida all'effettuazione dell'indagine psicosociale messe a disposizione da alcuni Tribunali/Procure, ma solo indicazioni mirate ad un riserbo prudenziale in caso di indagini in corso.
Ritengo che la relazione indirizzata alla Procura debba necessariamente riferire unicamente fatti, e non (rischiose) opinioni o interpretazioni aggiunte dall'operatore. La neutralità del giudicante è' un principio cardine del nostro sistema giudiziario, così come il contraddittorio.
Si capisce che ciò non possa avvenire in caso di indagini svolte in segretezza, ma per lo più ciò che viene contestato nelle relazioni psicosociali è la scorretta ricostruzione o trasmissione degli eventi o l'interpretazione degli stessi, magari addirittura orientata da mere opinioni dell'operatore.
Ringrazio anticipatamente.